Giugno 1

DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Decreto Legge n. 73 del 2021 è in vigore dal 26 maggio 2021.

1. Ammortizzatori sociali

Il 30 giugno 2021 cessa la CIGO COVID – 19.
Dal 1° luglio i datori di lavori del settore industriale hanno due alternative:
1. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA “TRADIZIONALE”
I datori di lavoro del settore industriale che dal 1° luglio sospendono o riducono l’attività possono presentare domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del D.lgs. 148/2015.
Cassa Integrazione Ordinaria:
Causali
• Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
• Situazioni temporanee di mercato.
Durata massima
• 52 settimane nel biennio mobile.
Si ricorda che la normativa prevede una preventiva procedura di informazione e consultazione sindacale.
Cassa integrazione guadagni Straordinaria:
Causali
• Riorganizzazione aziendale;
• Crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa,
• Contratto di solidarietà.
Durata massima
• 24 mesi nel quinquennio mobile.
I datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
Rimane da chiarire per quali lavoratori possa essere richiesto l’ammortizzatore tradizionale. Si attendono chiarimenti da parte dell’Inps.

2. SOLIDARIETA’ DIFENSIVA
In alternativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, i datori di lavoro del settore industriale che
• hanno subito una contrazione dell’attività pari o superiore al 50% nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019;
• sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid19;
• in alternativa;
• previa stipula di accordi collettivi aziendali con le parti sociali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali
possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021.
Il datore di lavoro non deve versare alcun contributo addizionale sulla CIGSD dei nuovi accordi di solidarietà.
La riduzione media oraria dell’attività non potrà superare l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non potrà superare il 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo è stipulato.
La CIGSD integra la retribuzione persa dai lavoratori in conseguenza della riduzione dell’orario di lavoro ed è pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza applicazione degli ordinari limiti di importo previsti dalla disciplina della CIG. Ai lavoratori viene, inoltre, riconosciuta la contribuzione figurativa.
L’accordo collettivo da stipularsi con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA o RSU deve specificare le modalità con cui l’impresa, per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro, potrà modificare in aumento l’orario di lavoro, entro il limite dell’orario normale.

Assegno ordinario e CIGD: Si ricorda che il Decreto Sostegni (DL 22/03/2021, n. 41 entrato in vigore il 23/03/2021 e convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69) dispone che il trattamento di assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga sono prorogati per una durata massima di 28 settimane; nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021; per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

2. Divieto di licenziamento

Dal 1° luglio 2021 stop al divieto generalizzato di licenziamento.
Il divieto di licenziamento collettivo e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo permane oltre il 30 giugno 2021 per quei datori di lavori che fruiscono della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, di cui al punto precedente, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31/12/2021.
Medesimo divieto di licenziare permane per qui datori di lavoro che optano per la solidarietà difensiva per mantenere i livelli di occupazione di cui al punto precedente.
Quindi dal 1° luglio le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIGO (o CIGS o solidarietà difensiva) non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
Si ricorda, altresì, che il divieto di licenziamento permane dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi a prescindere dalla fruizione dell’ammortizzatore sociale.
Eccezioni
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Fattispecie sempre consentite
– licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
– licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
– licenziamento entro il termine del periodo di prova;
– licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
– licenziamento dei lavoratori domestici;
– interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo.

3. Contratti a termine, anche in somministrazione

Si ricorda che l’art. 21, comma 1, lett. c) e l’art. 32, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/2015 stabiliscono il divieto di utilizzo di contratti a termine, anche in somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Queste due norme, durante il periodo emergenziale, sono state derogate dall’art. 19 bis del DL 18/2020 in cui è stato stabilito che «considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19», ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 dello stesso decreto, è consentita la possibilità, «in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015» e nel medesimo periodo, di rinnovo o di proroga dei contratti a tempo determinato.
Parrebbe, quindi, che l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria, non più Covid, non permetta di utilizzare più la deroga citata. In attesa di chiarimenti in merito si consiglia di non prorogare o rinnovare contratti a termine, anche in somministrazione, nel caso di sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni fruibile dal 1° luglio, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.

4. Contratto di rioccupazione

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Beneficiari:
– datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro domestico
– ad eccezione dei datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva di assunzione.
Soggetti che danno diritto all’esonero:
Persone in stato di disoccupazione ovvero soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
Progetto individuale di inserimento:
Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale.
Condizione per l’assunzione è la definizione per iscritto, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento (PII) di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento, il datore di lavoro ed il lavoratore possono cessare il rapporto con preavviso decorrente dal termine del periodo di inserimento. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Incentivo:
– Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
– per un periodo massimo di 6 mesi;
– nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (3.000 semestrali, 500 mensili)
Condizioni:
Si ha la revoca ed il recupero dell’esonero in caso di
– Licenziamento durante il periodo di inserimento;
– Licenziamento al termine del periodo di inserimento;
– Licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
In caso di dimissioni, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

5. Decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali e del commercio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

6. Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione.

7. Naspi

Dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 è sospesa la decurtazione dell’indennità Naspi, in misura del 3% dal quarto mese di percezione in poi.
Si ricorda che il trattamento Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni del lavoratore (ci sono limiti minimi e massimi); dal quarto mese, è ridotta del 3% per ogni mese di percezione.
Il Sostegni-bis disapplica questa decurtazione fino al 31 dicembre stabilendo, però, che, dal 1° gennaio 2022 l’importo è aggiornato considerando le decurtazioni inapplicate.
Si ricorda che il DL Sostegni ha previsto, dal 23 marzo al 31 dicembre, anche la disapplicazione del requisito di «occupazione» di 30 giornate nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro per il diritto alla Naspi.

8. Contratto di espansione

Introdotto per gli anni 2019 e 2020 è stato prorogato per il 2021 alle imprese con processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Previo accordo con ministero del lavoro e sindacati, il contratto consente all’azienda di contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro in cambio di Cigs o con il prepensionamento dei lavoratori più vicini alla pensione (entro cinque anni).
Per il biennio 2019/2020 vi hanno potuto far ricorso le imprese con forza lavoro oltre 1.000 unità; per l’anno 2021 il requisito è fissato a 500 (Cigs) e 250 per l’esodo incentivato. Il Sostegni-bis riduce entrambi i requisiti a 100 unità.

Marzo 23

DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il 23 marzo 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

• Proroga per una durata massima di 13 settimane;
• nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
non è dovuto alcun contributo addizionale.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

• Proroga per una durata massima di 28 settimane;
• nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
• non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine
dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
• entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
• per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.
La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:
• possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
• nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
• viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l’indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Gennaio 4

LEGGE DI BILANCIO 2021 – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

In vigore dall’1/01/2021.

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID19

Gli ammortizzatori sociali per Covid19 sono prorogati di altre 12 settimane (gratuite).
Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

• il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio.

I lavoratori dipendenti beneficiari delle nuove 12 settimane sono i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021).

L’accesso agli ammortizzatori sociali è gratuito ovvero NON è dovuto dalle aziende alcun contributo addizionale legato alla perdita di fatturato.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG

I datori di lavoro privati che non richiedano gli ammortizzatori possono fruire di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). 

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36

Nel biennio 2021 e 2022
• per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
• per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro
è previsto un esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Il beneficio scatta anche per la contrattualizzazione di una persona precedentemente assunta da un’altra azienda con la fruizione parziale dello sgravio contributivo. In questo caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 anni al momento della nuova assunzione.

Condizioni:
• L’esonero spetta ai datori di lavori che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.
Il beneficio non spetta se
• l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione puntino ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
• per lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

L’efficacia dello sgravio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Nel biennio 2021 e 2022, è previsto
un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro annui
• di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
• di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
di donne disoccupate da 24 mesi o senza un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del Ministero del Lavoro).
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A MARZO

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) possono essere rinnovati o prorogati
• per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando che il rapporto di lavoro nel suo complesso non può superare i 24 mesi);
per una sola volta
senza causale (- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; – esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; – altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).

Tale facoltà è consentita, secondo la norma, per una sola volta: questo vuol dire che anche con la modifica della scadenza del regime agevolato dal 31 dicembre al 31 marzo, chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale non può nuovamente farvi ricorso.

DECONTRIBUZIONE SUD

Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

LAVORATORI FRAGILI

Si estende dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONGEDO DI PATERNITA’

Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità per il 2021.
Inoltre il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
• dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
• dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE

È prorogato al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti).

Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

È prevista l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
• avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
• aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Agosto 25

DECRETO AGOSTO – LE NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO

In vigore dal 15 agosto 2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19
La cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga Covid 19 sono stati prorogati per ulteriori 18 settimane complessive, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Le 18 settimane sono suddivise in 2 blocchi di 9 settimane ciascuna.
LE PRIME NOVE SETTIMANE (GRATUITE) – i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 devono essere imputati alle prime 9 settimane suddette.
Pertanto le prime 9 settimane previste dal decreto agosto assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati (ai sensi della previgente disciplina) collocati dal 13 luglio in avanti.
Questo periodo viene concesso a tutte le aziende a titolo non oneroso.
LE SECONDE 9 SETTIMANE (CONTRIBUTO ADDIZIONALE) – Le ulteriori 9 settimane di trattamento possono essere richieste unicamente dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato, e sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
La procedura sindacale di accesso (informativa e consultazione) è quella de – procedimentalizzata e “veloce” disposta per gli ammortizzatori sociali Covid – 19.
Tutto ciò premesso, si ricorda sin d’ora alle aziende clienti di verificare e autocertificare (ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato in riferimento al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019.
I requisiti saranno poi verificati con uno scambio di dati tra Inps e Agenzia delle Entrate.
L’autocertificazione, sottoscritta, dovrà essere allegata alla domanda per la fruizione delle ulteriori 9 settimane. In mancanza di autocertificazione verrà applicato dall’Inps il contributo addizionale del 18%.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO IN ALTERNATIVA AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I datori di lavoro che NON richiedono gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Agosto” e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
– per un periodo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020
– nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail.
Possono beneficiare anche i datori autorizzati ai trattamenti, per i periodi che si collocano – anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per tutta la durata della fruizione della decontribuzione le aziende non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del divieto di licenziamento, l’esonero sarà revocato con efficacia retroattiva e al datore di lavoro è preclusa la possibilità di richiedere le ulteriori settimane di integrazione salariale introdotte dal Decreto in esame.

3. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI 6 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO IL 31/12/2020
Per tutti i datori di lavori (ad esclusione del settore agricolo) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 è previsto
– esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
– per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione
– nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono esclusi
– i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e con contratti di lavoro domestico;
– i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO
È previsto l’esonero contributivo – con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale di dell’esonero di cui al punto precedente – limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
Nel caso di conversione si potrà beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al punto precedente.

5. DECONTRIBUZIONE SUD
I datori di lavoro privati con sedi in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia hanno una specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle suddette regioni.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps nonché decreto interministeriale che determini gli indicatori oggettivi di queste situazioni di svantaggio.

6. PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto dispone la possibilità di rinnovare o prorogare senza causale tutti i contratti a termine, anche in somministrazione
– fino al 31 dicembre 2020 (data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga e rinnovo. Il contratto prorogato o rinnovato può proseguire anche oltre tale scadenza).
– per un periodo massimo di 12 mesi
– per una volta sola
– ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.
Tale deroga potrà essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio 2020, ovvero che il precedente rapporto, rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020.

7. ABROGATA LA PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto ha abrogato la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per il Covid-19.
La misura è rimasta operativa dal 18 luglio al 14 agosto. I contratti a termine scaduti e prorogati durante questi 28 giorni conservano la loro efficacia fino alla nuova scadenza.

8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in vigore dal 17 marzo al 17 agosto – è ulteriormente prorogato.
Tuttavia non è prevista una precisa data di scadenza del divieto bensì una scadenza “mobile”.
Il divieto opera per tutto il periodo in cui il datore di lavoro beneficia delle ulteriori settimane di ammortizzatori sociali (18 settimane) o per tutto il periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto in alternativa agli ammortizzatori sociali.
Sembrerebbero essere escluse dal divieto le aziende che non abbiano intenzione di richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale e che non ne siano state beneficiarie dei mesi di maggio e giugno.
Il divieto non trova applicazione, altresì, nei seguenti casi:
a) il personale interessato dal recesso è impiegato in un appalto ed è stato riassunto dall’appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola contenuta nel contratto di appalto;
b) il licenziamento è motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società con cessazione, anche parziale, dell’attività, in assenza di cessione di un complesso di beni o di attività tali da configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
c) il licenziamento è intimato nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro (i lavoratori aderenti possono accedere al trattamento di Naspi);
d) il licenziamento è intimato in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Si ricorda che è sempre possibile licenziare per giusta causa.

9. POTENZIAMENTO DEL FONDO NUOVE COMPETENZE
È stato ulteriormente potenziato il Fondo Nuove competenze di cui alla circolare di studio del 9 luglio, prevedendo:
a) l’estensione della durata del fondo per gli anni 2020 e 2021;
b) l’ulteriore previsione di carattere funzionale tesa a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
c) l’incremento delle disponibilità economiche di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che il fondo in parola è stato istituito presso l’Anpal con il fine di finanziare percorsi formativi volti a riqualificare i lavoratori durante i nuovi processi organizzativi e, ora, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sono necessari accordi collettivi aziendali o territoriali con i sindacati con cui rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, compresivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del fondo.