Luglio 22

LE “NOVITA’” NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO LAVORO A TERMINE, APPRENDISTATO, SMART WORKING, CONGEDI RETRIBUITI, DURC

Il c.d. Decreto Rilancio è stato convertito in legge con alcune importanti novità entrate in vigore in data 19 luglio 2020.

CONTRATTI A TERMINE (anche in somministrazione)
CONTRATTI DI APPRENDISTATO

In sede di conversione è stata confermata la possibilità, relativamente al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza Coronavirus, di rinnovo o proroga senza causali fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.

È stata, invece, aggiunta la proroga dei
contratti di apprendistato (diverso da quello professionalizzante, per cui una previsione analoga è già prevista dall’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015), ossia i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca;
contratti a tempo determinato (anche in somministrazione)
per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa (prestata in forza dei medesimi contratti), in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ stata pertanto introdotta quella che parrebbe essere una “proroga obbligatoria”, per cui il periodo formativo nell’ipotesi dell’apprendistato e la durata finale dei contratti a termine, anche in somministrazione, sono prorogati per un periodo uguale a quello di sospensione della prestazione dovuta all’emergenza da Coronavirus (periodo non lavorato poiché sospeso con fruizione degli ammortizzatori sociali), con conseguente necessità da parte del datore di lavoro di quantificare tale periodo ai fini della nuova scadenza del contratto.

Vista la genericità della norma, a livello operativo potrebbero sorgere criticità derivanti dall’influenza o meno del periodo di sospensione (in assenza di una esplicita affermazione di neutralizzazione) su vari aspetti del rapporto a tempo determinato (durata massima, cessazione dell’esigenza temporanea da parte del datore di lavoro di assunzione del lavoratore in sostituzione o per stagionalità, eventuale acquisizione del diritto di precedenza, computo dei contratti a termine ai fini di altri istituti, etc.). Inoltre, nell’ipotesi di ricorso a lavoratori somministrati si evidenzia l’eventualità che, per effetto di tale proroga, si renda necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto commerciale tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia. Pertanto, ai fini di una corretta applicazione della disposizione, si attendono opportuni chiarimenti.

SMART WORKING

È stata introdotta una nuova previsione ai sensi della quale fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020, salvo proroghe) il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, oltre ai genitori con almeno un figlio minore di 14 anni, anche ai lavoratori c.d. fragili, ovvero maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

CONGEDO RETRIBUITO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

In sede di conversione sono state introdotte le seguenti novità:
• estensione dell’arco temporale in cui poter usufruire del congedo (il termine ultimo è stato posticipato dal 31 luglio al 31 agosto 2020);
• introduzione della possibilità di usufruire del congedo anche tramite frazionamento ad ore, esclusivamente per i periodi dal 19 luglio 2020 in poi.
Pertanto, in base alle nuove disposizioni di legge ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto ad usufruire, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, di
• un congedo indennizzato dall’INPS al 50%, coperto da contribuzione figurativa,
• non superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati),
• per assistere i figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età).
I periodi di congedo possono essere utilizzati alternativamente (non nelle stesse giornate) da entrambi i genitori lavoratori conviventi (per un totale complessivo di 30 giorni, anche se ci sono più figli) e possono essere goduti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti al 19 luglio 2020.
Preme ricordare, in particolare, che è necessario che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:
• disoccupato;
• non lavoratore;
• beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.).

VALIDITA’ DURC

Anche il Durc, come gli altri certificati e attestati, se in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 luglio, salvo proroghe.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI

In sede di conversione viene confermata la data del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Si ricorda che i versamenti degli importi dovuti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Maggio 25

DECRETO RILANCIO (34/2020) – LE NOVITA’ SUL LAVORO

È entrato in vigore martedì 19 maggio 2020 il c.d. Decreto Rilancio.
Di seguito le principali novità giuslavoristiche per i clienti dello Studio Nucci.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (per Aziende Industriali)
Assegno Ordinario (per Aziende Terziario, Pubblici Esercizi, Studi Professionali)
Cassa Integrazione in Deroga (per tutti gli altri datori di lavoro anche con 1 solo dipendente)

– Trattamenti estesi ai lavoratori in forza al 25 marzo (prima era al 17 marzo);

– È stata reintrodotta la procedura sindacale semplificata di informazione e consultazione sindacale preventiva all’accesso agli ammortizzatori sociali;

– La durata complessiva è pari a 18 settimane (9+9), così fruibili:

• massimo 14 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto, di cui le ultime 5 possono essere richieste solo se sono state utilizzate integralmente le prime 9 settimane;

• le ulteriori 4 settimane possono essere richieste solo a partire dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell’intero periodo di        14 settimane (9 + 5).

• i datori di lavoro del settore turismo (bar, ristoranti, gelaterie e servizi simili) possono usufruire delle ultime 4 settimane anche prima del 1° settembre, a condizione che abbiano interamente            fruito del periodo precedentemente concesso di 14 settimane.

Si prega di riferire allo Studio l’intenzione, o meno, di accedere agli ammortizzatori sociali per le settimane restanti, così da poter instaurare la prevista procedura sindacale e Inps per l’accesso e la fruizione degli stessi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 17 AGOSTO

Inizialmente previsto dal 17 marzo al 16 maggio, il divieto di licenziare per motivi economici (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e collettivo) viene prorogato fino al 17 agosto 2020.
Si può licenziare per giusta causa (licenziamento disciplinare).

CONTRATTI A TERMINE

I contratti a termine (anche in somministrazione) in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati e rinnovati fino al 30 agosto 2020 senza l’indicazione della causale.

In via cautelativa, alla luce della disposizione non particolarmente chiara, si consiglia di stipulare proroghe e rinnovi acausali con una durata massima che non superi il 30 agosto.

Si ricorda che la legge di conversione del c.d. Decreto Cura Italia stabilisce che durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, e rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto. Il rinnovo può avvenire senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go.

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI A MARZO, APRILE, MAGGIO 2020
PAGAMENTO IL 16 SETTEMBRE

È stato rinviato al 16.9.2020 il termine per effettuare i versamenti contributivi e fiscali che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Come già riferito, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

AUMENTO PERMESSI 104

I permessi legge 104 sono incrementati di ulteriori complessivi 12 giorni anche per i mesi di maggio e giugno 2020, da computarsi sull’intero periodo bimestrale.

CONGEDO LAVORATORI CON FIGLI FINO A 12 ANNI
CONGEDO NON RETRIBUITO PER FIGLI TRA MINORI DI 16 ANNI
BONUS BABY SITTER E CENTRI ESTIVI

I lavoratori con
• figli fino a 12 anni (il tetto non si applica ai figli disabili);
• fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni (prima erano 15);
hanno un congedo con indennità pari al 50% della retribuzione (con contributi figurativi).
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti solo nel caso in cui nessuno dei genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
La richiesta va fatta all’Inps in via telematica direttamente dai lavoratori.

Per i lavoratori dipendenti
• con figli minori di 16 anni,
• a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore
• per il periodo di chiusure delle scuole
è previsto un congedo non retribuito, con divieto di licenziamento.

Il bonus baby sitter è elevato da 600 a 1200 euro e può essere utilizzato anche per iscrivere i bambini ai centri estivi per la prima infanzia. Non è compatibile con il bonus asilo nido. Raddoppiato da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Gli interventi non sono ancora operativi, si è in attesa di istruzione Inps.

LAVORO AGILE PER GENITORI DI MINORI DI 14 ANNI

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno un figlio minori di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che:
• tale modalità lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dall’impresa o dal reparto presso cui è impiegato il lavoratore;
• nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Parrebbe necessario, nel caso in cui il lavoratore chieda di fruire del suddetto diritto, che il datore domandi al lavoratore di fornire apposita autocertificazione attestante il rispetto dei suddetti requisiti.

DUE CREDITI DI IMPOSTA PER LA PREVENZIONE COVID19

Sono previsti due crediti di imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro:
a) il primo nella misura del 60% per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese;

b) il secondo nella misura del 60%, per un massimo di 60.000 euro, è una nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal Decreto Cura Italia e ampliato dal decreto Liquidità, ed è riconosciuto ai soggetti esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai soggetti maggiormente a rischio contagio (per età, immunodepressione, patologie oncologiche, ecc.).
I datori di lavoro che non hanno generalmente l’obbligo della nomina del Medico del Lavoro, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale alla sede territoriale Inail, che vi provvede mediante i propri medici del lavoro.
L’eventuale accertamento d’inidoneità alla mansione, a seguito di sorveglianza sanitaria eccezionale per Covid 19, non giustifica il licenziamento del lavoratore.

600 EURO PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO
NUOVA INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI A MAGGIO

Ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e ai co.co.co. che hanno ricevuto i 600 euro per il mese di marzo, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile.
Per maggio è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro per
• co.o.co iscritti alla gestione separata Inps che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020;
• lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019;
• lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’01/01/2019 e il 17/03/2020.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI

È prevista un’indennità per i lavoratori domestici di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che:
– abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
– non siano conviventi con il datore di lavoro.
Il bonus non è cumulabile con pensioni (tranne l’invalidità), reddito di cittadinanza o Rem e per chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
L’indennità è erogata dall’Inps, previa istanza.

SANATORIA LAVORATORI IN NERO

Dal 1° giugno al 15 luglio si possono regolarizzare i lavoratori domestici – colf, badanti e baby sitter – impiegati senza contratto e senza documenti, ed anche lavoratori dell’agricoltura e della pesca.
Le possibilità sono due: emersione dei rapporti in nero di lavoratori italiani e stranieri e regolarizzazione dei cittadini extraue con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, che potranno richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Per la sanatoria è previsto un ticket di 500 euro più un forfait per quanto dovuto a titolo retributivo, fiscale e contributivo che deve fissarsi con decreto interministeriale.
Si attende circolare interministeriale con le modalità operative.

FONDO NUOVE COMPETENZE

Consente una rimodulazione dell’orario di lavoro a parità di salario finalizzata a dedicare parte del tempo di lavoro a percorsi di formazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
È necessario stipulare un contratto collettivo aziendale o territoriale (con i sindacati) con il quale è possibile convertire temporaneamente quota dell’orario di lavoro in formazione professionale finanziata da un apposito fondo pubblico mediante il quale viene erogata anche un’indennità, comprensiva dei contributi, volta a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione per tutta la durata del programma formativo.
Si attende decreto interministeriale con le modalità operative.

DURC

La proroga fino al 15 giugno della validità dei Durc opera solo sui documenti emessi e aventi la scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020. Alle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 16 aprile, invece, si applica la disciplina ordinaria, tra cui la norma che esclude dalla verifica di regolarità tutti gli adempimenti e pagamenti oggetto di una sospensione dei termini.

DISABILI

È stata prorogata fino al 17 luglio 2020 la sospensione degli obblighi all’avviamento di lavoratori disabili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Aprile 9

DURC

I Durc emessi tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.