Novembre 10

IL FONDO NUOVE COMPETENZE È OPERATIVO

È operativo il Fondo Nuove Competenze che consente il finanziamento del costo dell’ora di lavoro destinata alla formazione e dei relativi contributi.
Possono presentare istanza per l’accesso al fondo i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2020, accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire utilizzando i moduli allegati al bando o via Pec. Alla domanda vanno allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze.
I datori di lavoro che presentano una domanda ne possono presentare successivamente un’altra, nelle medesime modalità, a patto che l’istanza riguardi nuovi lavoratori. Nulla vieta, dunque, che l’accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 possa prevedere un percorso strutturato su più moduli, diversi per destinatari e per periodi temporali, da svolgere nel 2021.
L’avvio della formazione non deve necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, Anpal richiede alle Regioni e alle Province autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi dieci giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
In caso di dubbi si potranno porre specifici quesiti all’indirizzo Pec dell’Anpal e le risposte saranno rese disponibili come chiarimenti.
Ottobre 6

FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Ministro del Lavoro ha firmato il 5 ottobre 2020 il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo nuove competenze istituito presso Anpal.
Le imprese, di qualunque settore e dimensione, potranno rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.
È necessario sottoscrivere un accordo collettivo aziendale con i sindacati entro il 31 dicembre 2020 che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.
Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore.
La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Una volta stipulato l’accordo collettivo, i datori devono inoltrare istanza di contributo ad Anpal (la valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione). L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.
A erogare la formazione può essere anche la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali.
Luglio 9

FONDO NUOVE COMPETENZE

Come riferito con circolare del 25 maggio 2020, è stato istituito presso l’Anpal il Fondo nuove competenze con un limite di spesa di 230 milioni di euro utilizzabili per finanziare percorsi formativi volti a riqualificare i lavoratori durante i nuovi processi organizzativi.
Il fine è quello di favorire la graduale ripresa dell’attività imprenditoriale dopo l’emergenza epidemiologica.
Sono necessari accordi collettivi aziendali o territoriali con i sindacati con cui rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive.
Parte delle ore saranno utilizzate per attivare e completare percorsi formativi anche di riqualificazione del personale in forza.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, compresivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del suddetto fondo istituito presso l’Anpal.
Si attende il decreto, con la relativa regolamentazione, entro il 16 luglio 2020.
Maggio 25

DECRETO RILANCIO (34/2020) – LE NOVITA’ SUL LAVORO

È entrato in vigore martedì 19 maggio 2020 il c.d. Decreto Rilancio.
Di seguito le principali novità giuslavoristiche per i clienti dello Studio Nucci.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (per Aziende Industriali)
Assegno Ordinario (per Aziende Terziario, Pubblici Esercizi, Studi Professionali)
Cassa Integrazione in Deroga (per tutti gli altri datori di lavoro anche con 1 solo dipendente)

– Trattamenti estesi ai lavoratori in forza al 25 marzo (prima era al 17 marzo);

– È stata reintrodotta la procedura sindacale semplificata di informazione e consultazione sindacale preventiva all’accesso agli ammortizzatori sociali;

– La durata complessiva è pari a 18 settimane (9+9), così fruibili:

• massimo 14 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto, di cui le ultime 5 possono essere richieste solo se sono state utilizzate integralmente le prime 9 settimane;

• le ulteriori 4 settimane possono essere richieste solo a partire dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell’intero periodo di        14 settimane (9 + 5).

• i datori di lavoro del settore turismo (bar, ristoranti, gelaterie e servizi simili) possono usufruire delle ultime 4 settimane anche prima del 1° settembre, a condizione che abbiano interamente            fruito del periodo precedentemente concesso di 14 settimane.

Si prega di riferire allo Studio l’intenzione, o meno, di accedere agli ammortizzatori sociali per le settimane restanti, così da poter instaurare la prevista procedura sindacale e Inps per l’accesso e la fruizione degli stessi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 17 AGOSTO

Inizialmente previsto dal 17 marzo al 16 maggio, il divieto di licenziare per motivi economici (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e collettivo) viene prorogato fino al 17 agosto 2020.
Si può licenziare per giusta causa (licenziamento disciplinare).

CONTRATTI A TERMINE

I contratti a termine (anche in somministrazione) in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati e rinnovati fino al 30 agosto 2020 senza l’indicazione della causale.

In via cautelativa, alla luce della disposizione non particolarmente chiara, si consiglia di stipulare proroghe e rinnovi acausali con una durata massima che non superi il 30 agosto.

Si ricorda che la legge di conversione del c.d. Decreto Cura Italia stabilisce che durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, e rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto. Il rinnovo può avvenire senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go.

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI A MARZO, APRILE, MAGGIO 2020
PAGAMENTO IL 16 SETTEMBRE

È stato rinviato al 16.9.2020 il termine per effettuare i versamenti contributivi e fiscali che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Come già riferito, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

AUMENTO PERMESSI 104

I permessi legge 104 sono incrementati di ulteriori complessivi 12 giorni anche per i mesi di maggio e giugno 2020, da computarsi sull’intero periodo bimestrale.

CONGEDO LAVORATORI CON FIGLI FINO A 12 ANNI
CONGEDO NON RETRIBUITO PER FIGLI TRA MINORI DI 16 ANNI
BONUS BABY SITTER E CENTRI ESTIVI

I lavoratori con
• figli fino a 12 anni (il tetto non si applica ai figli disabili);
• fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni (prima erano 15);
hanno un congedo con indennità pari al 50% della retribuzione (con contributi figurativi).
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti solo nel caso in cui nessuno dei genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
La richiesta va fatta all’Inps in via telematica direttamente dai lavoratori.

Per i lavoratori dipendenti
• con figli minori di 16 anni,
• a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore
• per il periodo di chiusure delle scuole
è previsto un congedo non retribuito, con divieto di licenziamento.

Il bonus baby sitter è elevato da 600 a 1200 euro e può essere utilizzato anche per iscrivere i bambini ai centri estivi per la prima infanzia. Non è compatibile con il bonus asilo nido. Raddoppiato da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Gli interventi non sono ancora operativi, si è in attesa di istruzione Inps.

LAVORO AGILE PER GENITORI DI MINORI DI 14 ANNI

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno un figlio minori di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che:
• tale modalità lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dall’impresa o dal reparto presso cui è impiegato il lavoratore;
• nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Parrebbe necessario, nel caso in cui il lavoratore chieda di fruire del suddetto diritto, che il datore domandi al lavoratore di fornire apposita autocertificazione attestante il rispetto dei suddetti requisiti.

DUE CREDITI DI IMPOSTA PER LA PREVENZIONE COVID19

Sono previsti due crediti di imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro:
a) il primo nella misura del 60% per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese;

b) il secondo nella misura del 60%, per un massimo di 60.000 euro, è una nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal Decreto Cura Italia e ampliato dal decreto Liquidità, ed è riconosciuto ai soggetti esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai soggetti maggiormente a rischio contagio (per età, immunodepressione, patologie oncologiche, ecc.).
I datori di lavoro che non hanno generalmente l’obbligo della nomina del Medico del Lavoro, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale alla sede territoriale Inail, che vi provvede mediante i propri medici del lavoro.
L’eventuale accertamento d’inidoneità alla mansione, a seguito di sorveglianza sanitaria eccezionale per Covid 19, non giustifica il licenziamento del lavoratore.

600 EURO PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO
NUOVA INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI A MAGGIO

Ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e ai co.co.co. che hanno ricevuto i 600 euro per il mese di marzo, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile.
Per maggio è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro per
• co.o.co iscritti alla gestione separata Inps che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020;
• lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019;
• lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’01/01/2019 e il 17/03/2020.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI

È prevista un’indennità per i lavoratori domestici di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che:
– abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
– non siano conviventi con il datore di lavoro.
Il bonus non è cumulabile con pensioni (tranne l’invalidità), reddito di cittadinanza o Rem e per chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
L’indennità è erogata dall’Inps, previa istanza.

SANATORIA LAVORATORI IN NERO

Dal 1° giugno al 15 luglio si possono regolarizzare i lavoratori domestici – colf, badanti e baby sitter – impiegati senza contratto e senza documenti, ed anche lavoratori dell’agricoltura e della pesca.
Le possibilità sono due: emersione dei rapporti in nero di lavoratori italiani e stranieri e regolarizzazione dei cittadini extraue con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, che potranno richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Per la sanatoria è previsto un ticket di 500 euro più un forfait per quanto dovuto a titolo retributivo, fiscale e contributivo che deve fissarsi con decreto interministeriale.
Si attende circolare interministeriale con le modalità operative.

FONDO NUOVE COMPETENZE

Consente una rimodulazione dell’orario di lavoro a parità di salario finalizzata a dedicare parte del tempo di lavoro a percorsi di formazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
È necessario stipulare un contratto collettivo aziendale o territoriale (con i sindacati) con il quale è possibile convertire temporaneamente quota dell’orario di lavoro in formazione professionale finanziata da un apposito fondo pubblico mediante il quale viene erogata anche un’indennità, comprensiva dei contributi, volta a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione per tutta la durata del programma formativo.
Si attende decreto interministeriale con le modalità operative.

DURC

La proroga fino al 15 giugno della validità dei Durc opera solo sui documenti emessi e aventi la scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020. Alle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 16 aprile, invece, si applica la disciplina ordinaria, tra cui la norma che esclude dalla verifica di regolarità tutti gli adempimenti e pagamenti oggetto di una sospensione dei termini.

DISABILI

È stata prorogata fino al 17 luglio 2020 la sospensione degli obblighi all’avviamento di lavoratori disabili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.