Aprile 25

1. Protocollo emergenza Covid19 negli ambienti di lavoro – Le novità della versione implementata del 24 aprile 2020

In data 24 aprile 2020 è stato aggiornato il Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (circolare studio del 15 marzo 2020).

In previsione della, si spera, prossima c.d. Fase 2 (progressiva riapertura delle attività) il precedente protocollo si arricchisce delle seguenti novità:

Sanzione: La mancata attuazione delle misure previste dal Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Informazione ai lavoratori: L’azienda deve fornire un’informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Dipendenti risultati positivi al Covid 19 e ingresso in azienda: l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al Covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

– Le aziende in appalto (es. manutentori, fornitori, vigilanza, pulizie) che lavorano all’interno dell’azienda sono soggette alle medesime norme del Protocollo vigenti in azienda:
• Se i dipendenti delle suddette aziende che lavorano in appalto dovessero risultare positivi al tampone Covid 19, il loro datore di lavoro deve avvisare subito l’azienda committente ed entrambi (appaltatore e committente) devono collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
• L’azienda committente deve dare all’impresa appaltatrice completa informazione dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa lo rispettino integralmente.

Sanificazione: deve essere svolta “periodicamente”. Prima della riapertura, nelle aree geografiche a maggiore diffusione del virus e nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid19, deve essere effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti (a tal proposito si ricorda il credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione per l’anno 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro).

Detergenti per mani: devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Mascherina chirurgica: è prevista per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e nel caso in cui non si possa rispettare la distanza minima di 1 metro. In tale ultimo caso (distanza inferiore di 1 m) si ricorda che occorre usare anche guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.).

Organizzazione aziendale e degli spazi:
• anche nella fase di riapertura occorre favorire lo smart working e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) e, in subordine e in via residuale, la fruizione delle ferie maturate e non godute;
• bisogna rispettare il distanziamento sociale anche mediante la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, o mediante un’articolazione di orari di lavoro differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Medico del Lavoro:
• potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
• deve essere coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da Covid 19;
• è raccomandato che la sorveglianza sanitaria (le visite del Medico del Lavoro) ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età;
• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.