Ottobre 26

DECRETO FISCALE

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il c.d. Decreto Fiscale, in vigore dal 22 ottobre 2021, introduce la concessione di ulteriori trattamenti di:
FIS, CIGD, Assegno Ordinario: 13 settimane per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane concesse dal Decreto Sostegni e decorso il predetto periodo di 28 settimane.
CIGO COVID per aziende del settore tessile, abbigliamento e pelletteria (codici Ateco 13, 14 e 15): 9 settimane per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, a condizione che l’accesso avvenga al termine del periodo di cassa integrazione salariale ordinaria eventualmente già autorizzato per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Non è dovuto il contributo addizionale.
Il trattamento può essere concesso ai lavoratori in forza alla data del 22 ottobre.
La concessione dei trattamenti è subordinata al divieto di licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivo, per la durata della fruizione degli ammortizzatori stessi.

RIFINANZIATA LA QUARANTENA
Il Decreto Fiscale rifinanzia la quarantena fino al 31/12/2021: la quarantena torna ad essere equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico e non computabile ai fini del comporto.
Per il periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2021 ai datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare il rimborso è riconosciuto al datore una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il citato rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa domanda (le cui modalità e termini saranno specificati dall’Inps).

SICUREZZA: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

Il Decreto Fiscale estende i casi di applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed inasprisce le sanzioni per le “gravi violazioni” sulla sicurezza del lavoro.

In base alla nuova disciplina, l’ispettorato nazionale del lavoro deve adottare il provvedimento di sospensione quando riscontra:

  • che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, al momento dell’accesso ispettivo, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non può essere adottato per le ipotesi di lavoro in nero e irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
  • a prescindere dal settore di intervento per le seguenti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro
FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 2.500 euro
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione 2.500 euro
Mancata formazione ed addestramento 300 euro per lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile 3.000 euro
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (Pos) 2.500 euro
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto 300 euro per lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3.000 euro
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 3.000 euro
Lavori in prossimità di linee elettriche, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 3.000 euro
Presenza di conduttori nudi di tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguiti rischi 3.000 euro
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti 3.000 euro
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo 3.000 euro

Il provvedimento di sospensione va adottato in relazione alla parte:

– dell’attività interessata alle violazioni;

o, alternativamente

– dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle seguenti violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall’alto. In questi casi, pur potendo l’attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro mantenendo, ovviamente, tutti i loro diritti, ivi compresi quelli patrimoniali e previdenziali.

Unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di stop è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

CONGEDI PARENTALI COVID FINO AL 31/12/2021
Il Decreto Fiscale riattiva fino al 31/12/2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti.
Lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni
Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
• della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
• dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
• della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo è utilizzabile solo se il figlio è convivente ufficialmente con il lavoratore (verifica anagrafica); situazioni di fatto che ne evidenziano la convivenza non rilevano ai fini del congedo.
Il beneficio non necessita del requisito dell’età del figlio e prescinde dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata. L’importante è che il figlio sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.
In entrambi i casi (figlio inferiore ai 14 anni o figlio disabile), il congedo può essere fruito sia per l’intera giornata che anche in modalità oraria.
Durante il periodo di congedo straordinario, l’INPS riconoscerà al lavoratore, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Inoltre, il periodo di congedo sarà, altresì, coperto da contribuzione figurativa. La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022: eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai lavoratori/genitori a decorrere da settembre 2021 e fino al 22 ottobre potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo straordinario con diritto all’indennità del 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.
I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all’altro.
Lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni
Qualora il figlio abbia un’età compresa fra 14 e 16 anni (15 anni e 364 giorni) il lavoratore può (alternativamente all’altro genitore) astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.
In questo caso, però, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione o a un’indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Il lavoratore avrà comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro e non potrà essere licenziato, in quanto l’assenza sarà considerata giustificata.

Novembre 10

QUARANTENA O DAD PER FIGLI FINO A 16 ANNI – SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO

Il DL Ristori prevede:
smart working per i figli con meno di 16 anni;
congedo straordinario retribuito per i figli con meno di 14 anni;
congedo straordinario non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni
quando il figlio studente non può andare a scuola per quarantena o per svolgere la didattica a distanza.

SMART WORKING

Uno dei due genitori ha diritto allo smart working, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl competente, dopo il contatto con persona contagiata verificatosi all’interno del plesso scolastico o avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (pubblici e privati), nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
La norma limita il diritto fino al 31 dicembre 2020 e interessa anche i figli impegnati nella didattica a distanza.

CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl competente. Il congedo spetta anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La tutela garantita al genitore, tuttavia, è diversa a seconda dell’età del figlio:

  • se di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (carico Inps) e con accredito di contributi figurativi.
  • In caso di età del figlio tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi, ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure citate, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che permettono di stare a casa coi figli costituiscono un diritto del lavoratore, salvo che non sia attuabile il lavoro a distanza, valutazione questa che va fatta in base a elementi oggettivi e non a valutazioni di convenienza.

Settembre 10

APERTURA SCUOLE: IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO?

Riaprono le scuole.
Di conseguenza dal 14 settembre viene meno il diritto generalizzato dei genitori di figli minori di 14 anni a lavorare in modalità smart working.
In caso di quarantena del figlio studente che si fa?
In base alle linee guida, il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente nel caso in cui vi sia un caso confermato da COVID19 provvederà a prescrivere ad alunni e al personale scolastico la quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
I ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.
È stata, pertanto, introdotta una norma in vigore dal 9 settembre che garantisce il diritto allo smart working a un solo genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
Tale diritto:
• Può essere esercitato da uno solo dei genitori;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Se la prestazione lavorativa del lavoratore/genitore è incompatibile con lo smart working: è prevista la misura alternativa del congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena coperto da indennità Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo:
• È riconosciuto ad un solo genitore;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o lavora in smart working;
• È concesso solo per periodi compresi entro il 31/12/2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, raggiunti i quali l’Inps non accoglie ulteriori domande.
Sembra possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle 2 misure introdotte, se ricorrono i presupposti.
Altre misure a cui ricorrere (già esistenti)?
– Congedo parentale per figli di età non superiore a 12 anni per un periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi (art. 32 Dlgs. 151/2001);
– Congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47 Dlgs. 151/2001);
– Aspettativa non retribuita non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (L. 53/2000).