Febbraio 3

BONUS ASSUNZIONI 2020

Si indicano, di seguito, alcuni dei principali bonus assunzioni per l’anno 2020.
Al fine di poter preventivamente valutare se l’assunzione di un dipendente possa beneficiare di uno dei bonus indicati, si prega di inviare allo Studio – entro 2 giorni prima della data di assunzione – la scheda trasmissione dati lavoratore da assumere dello Studio con gli allegati ivi indicati.

GIOVANI UNDER 35 – I datori che assumono – o trasformano – a tempo indeterminato lavoratori under 35 mai stati occupati prima a tempo indeterminato – con il medesimo o altro datore di lavoro – hanno diritto a uno sgravio contributivo per 3 anni del 50%, con un limite di 3mila euro all’anno. Dal 2021 è fruibile solo se il giovane ha meno di 30 anni.

APPRENDISTATO DI I LIVELLO – Dal 1° gennaio 2020 i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e assumono apprendisti di primo livello (quello per conseguire la qualifica e il diploma professionale) non pagano i contributi per tre anni, poi l’aliquota passa al 10%. Lo sgravio contributivo si aggiunge alle agevolazioni sul piano retributivo: tra le altre, la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono la stessa qualifica alla quale è finalizzato il suo contratto.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (15 – 29 anni) – Le aziende fino a 9 dipendenti che assumono con apprendistato professionalizzante applicano un’aliquota contributiva dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno e del 10% il terzo anno.
Le aziende con oltre 9 dipendenti che assumono con apprendistato professionalizzante applicano un’aliquota contributiva agevolata del 10%.

GIOVANI GENITORI – contributo una tantum di 5.000 euro per l’assunzione di genitori di minori fino a 35 anni di età privi di contratto a tempo indeterminato iscritti alla banca dati dei giovani genitori.

ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA – Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione. Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro (massimale del beneficio del RdC). La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità. In caso di rinnovo (ai sensi dell’art. 3, co. 6) l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Un adempimento preliminare all’assunzione, da parte del datore di lavoro, è quello di comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell’ANPAL.

DONNE DISOCCUPATE – In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico per:
• 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
• 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
• 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Per fruire dello sgravio, la donna deve avere una delle seguenti caratteristiche:
• priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
• con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
• priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
• disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.

OVER 50 – In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50% per:
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

LAVORATORI IN NASPI – In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell’indennità NASPI, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.

LAVORATORI IN CIGS – In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari:
– all’11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti;
– al 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti;
Nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione a carico del dipendente (9,19%).
Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell’indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a:
– 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
– 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

SOSTITUZIONE DI LAVORATORI/LAVORATICI IN CONGEDO – Nelle aziende sino a 19 dipendenti, le assunzioni a tempo determinato (ovvero l’utilizzazione di lavoratori somministrati) effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, fruiscono di uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (si applicata anche ai premi assicurativi INAIL).
Lo sgravio può essere applicato fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

DISABILI – I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.
La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.
• disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
• disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
• disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per · 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato.
Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:
• assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
• assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
• rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.