Marzo 22

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DAL 23 MARZO

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Dopo il comunicato stampa di sabato sera 21 marzo, il decreto è stato firmato alle ore 20.00 di domenica 22 marzo 2020.

Da lunedì 23 marzo fino a venerdì 3 aprile sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’elenco successivo.

Le imprese le cui attività sono sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020 incluso, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Oltre a quelle indicate nell’elenco successivo, possono lavorare:
le attività professionali;
– le attività industriali e commerciali solo se organizzate in modalità a distanza o in smart working;
– le attività industriali e commerciali funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’elenco successivo, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese ed amministrazioni beneficiarie dei servizi alle attività consentite;
– le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto.
ELENCO ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE L’ATTIVITA’
ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e elettroterapeutiche
27. 1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

In riferimento alle attività amministrative ed impiegatizie, si consiglia caldamente a tutte le aziende di attivare lo smart working.

L’attivazione è semplice e veloce e permette di svolgere le attività d’ufficio da remoto.

Nel caso, vi ricordiamo di avvisare lo Studio.

I dipendenti che lavorano in smart working non possono fruire contemporaneamente degli ammortizzatori sociali ma occorre cessare, previamente, la modalità di smart working.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti

Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Marzo 15

EMERGENZA CORONAVIRUS – Protocollo anti-contagio del 14/03/2020

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Il DPCM dell’11/03/2020 ha previsto che le attività produttive e professionali possono proseguire solo con l’applicazione delle seguenti raccomandazioni:
massimo utilizzo di smart working al fine di svuotare gli uffici e obbligo di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• incentivare le ferie per i dipendenti;
• assumere protocolli di sicurezza anti-contagio;
• dove non si può rispettare la distanza interpersonale di 1 metro si devono adottare DPI;
sanificare i luoghi di lavoro;
• limitare gli spostamenti interni ai locali aziendali;
• contingentare l’accesso agli spazi comuni.

In data 14/03/2020 è stato pubblicato il Protocollo contenente linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti – contagio secondo cui:

1. INFORMAZIONE A LAVORATORI E A CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA
Le imprese devono informare tutti i lavoratori – e chiunque entri in azienda – mediante affissione/consegna di dépliants con le seguenti indicazioni:
1. obbligo di rimanere a casa con febbre oltre 37,5° o con altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria;
2. divieto di accedere in azienda e dovere di dichiararlo tempestivamente nel caso in cui si abbiano sintomi influenzali, febbre, si sia provenienti da zone a rischio o si sia stati in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
3. il richiamo al rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro all’interno dei locali aziendali, osservare l’igiene delle mani e l’igiene in generale nel luogo di lavoro;
4. obbligo di informare tempestivamente il datore nel caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la prestazione di lavoro, avendo cura di rimanere a distanza dalle persone presenti.

2. MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA
1. Prima dell’ingresso in azienda i dipendenti possono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea:
a) NO registrazione del dato acquisito;

Marzo 10

CORONAVIRUS – ULTERIORI INDICAZIONI

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Le misure restrittive per arginare il COVID – 19 sono state estese a tutto il territorio italiano a decorrere da martedì 10 marzo 2020.

Di seguito alcune, ulteriori, specifiche in merito.

AUTOCERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE SPOSTAMENTO PER ESIGENZE LAVORATIVE
L’art. 1, comma 1, lett. a) del Dpcm 8 marzo parrebbe indicare che qualsiasi attività lavorativa giustifichi lo spostamento: è sufficiente dimostrare che si sta andando al lavoro.
E’, altresì, sufficiente un’autocertificazione del dipendente, utilizzando il modello aggiornato e allegato alla presente.
In realtà, la compilazione di quest’ultimo non dovrebbe essere neppure anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione.
Equipollente all’autocertificazione è l’attestazione dell’azienda che, in sostituzione del modulo, serve a certificare l’esistenza di un rapporto di lavoro con la persona, allegato alla presente.
Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertificazione (o attestazione dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteristiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuamente, il modulo deve riportare questa circostanza.

Si ricorda che chi non ha validi motivi per muoversi o che, in sede di autocertificazione, attesterà il falso (e non chi non è meramente in possesso dell’attestazione o dell’autocertificazione già predisposta) rischierà
– l’arresto fino a tre mesi e ammenda fino a 206 euro per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.);
– il carcere da uno a sei anni per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.);
– fino alla reclusione da 3 a 12 anni per delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) e in particolare per il reato di epidemia (nell’ipotesi colposa), che punisce chi «cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni», e che in caso di dolo è punito con la pena dell’ergastolo (art. 438 c.p.).
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni può avvenire anche successivamente (ex post), come indicato nella direttiva dell’Interno.

RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Si raccomanda ai datori di lavoro di effettuare un’attenta valutazione del numero dei lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Il datore di lavoro deve, altresì, preoccuparsi delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendente trova in azienda tra cui, in primo luogo, il rispetto della distanza minima di 1 metro.

Per i dipendenti la cui presenza al lavoro non è strettamente necessaria e per coloro a cui non è garantita una distanza minima di 1 metro e, comunque, in via generale al fine di evitare ogni spostamento superfluo e non strettamente necessario, è raccomandato di:

concedere ai dipendenti un periodo di ferie: si consiglia di concordare tra le parti (possibilmente per iscritto) un periodo di ferie a cui l’azienda non si dovrebbe opporre e che il dipendente non può rifiutare.
attivare modalità di lavoro in smart working, laddove possibile, e in forma semplificata su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. Si prega, nel caso, di avvisare previamente lo Studio per le necessarie comunicazioni agli Istituti.

Si consiglia, altresì, di regolamentare/limitare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (mense), allo svago (aree relax, sala caffè), aree comuni (bagni, spogliatoi) al fine di evitare assembramenti e, comunque, al fine di garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro.
Si ricorda, in ultimo, che i suddetti assembramenti devono sono vietati anche nelle pertinenze esterne dell’azienda.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Marzo 8

CORONAVIRUS – IL DECRETO DELL’08 MARZO 2020 PRIME INDICAZIONI

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Dall’8 marzo 2020 entrano in vigore le nuove misure restrittive per arginare il COVID – 19, in vigore fino al 3 aprile per la Province di Pesaro e Urbino, Rimini, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria e per tutta la Regione Lombardia.

• Le imprese sono aperte e possono lavorare;
• I dipendenti possono recarsi al lavoro senza limitazioni;
• Le merci possono partire e arrivare e i trasportatori che vengono dall’estero o dall’Italia possono consegnare o ritirare merci senza limitazioni.

I lavoratori possono spostarsi per comprovate esigenze lavorative.
Parrebbe essere necessario consegnare ai dipendenti e agli autisti di automezzi una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che lo spostamento avviene per esigenze lavorative, allegata alla presente.
Nel frattempo si consiglia di far circolare i dipendenti e gli autisti con contratto di assunzione/contratto di lavoro, unitamente all’ultimo prospetto paga.

È raccomandato ai datori di lavoro di:
• promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di ferie o permessi;
• promuovere, ove possibile, il c.d. smart working (lavoro da casa), anche in assenza di accordi con i dipendenti;
• organizzare eventuali riunioni mediante modalità di collegamento da remoto e, comunque, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Attività di ristorazione e bar
• sono consentite dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore/titolare di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, pena la sospensione dell’attività.
• Dopo le 18 non si possono far accedere clienti all’interno dei locali, né sono consentite vendite di pasti da asporto, ma si possono effettuare consegne di pasti a domicilio.

Attività commerciali
• sono consentite a condizione che il gestore/titolare garantisca un accesso ai luoghi contingentato e con modalità idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni dei locali e tali da garantire il rispetto della distanza di almeno 1 metro, pena la sospensione dell’attività.
• In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di 1 metro, le strutture devono essere chiuse.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE
Si consiglia di affiggere un ulteriore avviso, in aggiunta a quello già indicato nella precedente circolare, con cui si avvisano i dipendenti, clienti e fornitori che:
“È vietato l’accesso ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C”.

Si consiglia di attenersi scrupolosamente al rispetto delle seguenti misure igienico-sanitarie, anche all’interno delle attività commerciali e delle aziende e di affiggerle all’interno dei locali:
• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• Evitare abbracci e strette di mano;
• Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
• Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Si è in attesa di un ulteriore decreto disciplinante le misure economiche a supporto delle realtà produttive e commerciali dei territori colpiti dalle restrizioni indicate, finalizzato a garantire nell’immediato liquidità alle aziende, che dovrebbe vedere la luce tra lunedì 9 e martedì 10 marzo e per il quale sono stati stanziati 7,5 miliardi.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale