Aprile 28

CHI PUO’ RIPRENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DAL 4 MAGGIO – COSA SI PUO’ FARE DAL 27 APRILE

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Il DPCM 26 aprile (pubblicato in gazzetta ufficiale la sera del 27 aprile) indica l’elenco delle imprese che possono riprendere l’attività lavorativa da lunedì 4 maggio 2020 (Allegato 3 DPCM 26 aprile 2020).

NB: Le imprese di cui all’elenco successivo possono svolgere tutte le attività di preparazioni alla riapertura a partire da lunedì 27 aprile 2020 (art. 2, comma 9 DPCM 26 aprile 2020).

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI) FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA’ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA’ EDITORIALI
59 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
63 ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA’ ASSICURATIVE
68 ATTIVITA’ IMMOBILIARI
69 ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’
70 ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA’ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI.
Le imprese e le attività che riaprono devono osservare le misure anti – contagio indicate nel Protocollo 24 aprile 2020 (allegato 4 DPCM 26 aprile 2020).

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Per le attività produttive industriali e commerciali sospese anche dopo il 4 maggio è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di
– attività di vigilanza,
– attività conservative e di manutenzione,
– gestione dei pagamenti,
– attività di pulizia e sanificazione;
– spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino (apertura magazzino per merce in uscita);
– ricezione in magazzino di beni e forniture (riavvio degli approvvigionamenti di materie prime).

Aprile 25

1. Protocollo emergenza Covid19 negli ambienti di lavoro – Le novità della versione implementata del 24 aprile 2020

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In data 24 aprile 2020 è stato aggiornato il Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (circolare studio del 15 marzo 2020).

In previsione della, si spera, prossima c.d. Fase 2 (progressiva riapertura delle attività) il precedente protocollo si arricchisce delle seguenti novità:

Sanzione: La mancata attuazione delle misure previste dal Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Informazione ai lavoratori: L’azienda deve fornire un’informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Dipendenti risultati positivi al Covid 19 e ingresso in azienda: l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al Covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

– Le aziende in appalto (es. manutentori, fornitori, vigilanza, pulizie) che lavorano all’interno dell’azienda sono soggette alle medesime norme del Protocollo vigenti in azienda:
• Se i dipendenti delle suddette aziende che lavorano in appalto dovessero risultare positivi al tampone Covid 19, il loro datore di lavoro deve avvisare subito l’azienda committente ed entrambi (appaltatore e committente) devono collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
• L’azienda committente deve dare all’impresa appaltatrice completa informazione dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa lo rispettino integralmente.

Sanificazione: deve essere svolta “periodicamente”. Prima della riapertura, nelle aree geografiche a maggiore diffusione del virus e nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid19, deve essere effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti (a tal proposito si ricorda il credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione per l’anno 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro).

Detergenti per mani: devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Mascherina chirurgica: è prevista per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e nel caso in cui non si possa rispettare la distanza minima di 1 metro. In tale ultimo caso (distanza inferiore di 1 m) si ricorda che occorre usare anche guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.).

Organizzazione aziendale e degli spazi:
• anche nella fase di riapertura occorre favorire lo smart working e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) e, in subordine e in via residuale, la fruizione delle ferie maturate e non godute;
• bisogna rispettare il distanziamento sociale anche mediante la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, o mediante un’articolazione di orari di lavoro differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Medico del Lavoro:
• potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
• deve essere coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da Covid 19;
• è raccomandato che la sorveglianza sanitaria (le visite del Medico del Lavoro) ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età;
• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Aprile 25

La legge di conversione del decreto Cura Italia (contratti a termine e ammortizzatori sociali)

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Il c.d. decreto Cura Italia è stato convertito in Legge, già sottoscritta dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella ma ad oggi, 25 aprile, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le novità:
I. Contratti a termine (anche in somministrazione):
Durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono:
Prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, fermo restando il limite di 4 proroghe e l’obbligo di indicare la causale qualora la proroga determini una durata superiore a 12 mesi;
Rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto, fermo restando l’obbligo di indicare la causale ma senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go prima del rinnovo.

Rimane il divieto di stipulare nuovi contratti a termine per lavoratori che svolgono le stesse mansioni (o affini) di quelli in cassa integrazione.

La novità ha effetto dal 23 febbraio al solo fine di sanare le eventuali proroghe e rinnovi avvenuti da tale data all’entrata in vigore della legge di conversione, in violazione dei divieti normalmente vigenti.

II. Ammortizzatori sociali (CIG, assegno ordinario, CIGD ecc.)
Per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ed all’assegno ordinario FIS non c’è più l’obbligo di esperire alcuna procedura sindacale e non è necessaria alcuna preventiva informativa.
Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate. Tuttavia, la suddetta elisione potrà essere utile nel caso di successiva richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali.

Per la cassa integrazione in deroga: l’accordo sindacale non è richiesto per i datori che hanno fino a 5 dipendenti e per i datori che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria (ovvero, obbligatoriamente).

III. Lavoratori disabili
I lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona gravemente disabile possono svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Aprile 13

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ FINO AL 3 MAGGIO (DPCM 10 APRILE 2020)

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Sono prorogate dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020 le restrizioni già in vigore dal 23 marzo 2020, con qualche eccezione e modifica.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’elenco successivo (modificato rispetto all’elenco precedente del 25 marzo).

LE ATTIVITA’ SOSPESE E LA COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Per le attività produttive industriali e commerciali sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto:
l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di
– attività di vigilanza,
– attività conservative e di manutenzione,
gestione dei pagamenti,
– attività di pulizia e sanificazione;
spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino (apertura magazzino per merce in uscita);
ricezione in magazzino di beni e forniture (riavvio degli approvvigionamenti di materie prime).

Come in precedenza, possono lavorare le attività previa comunicazione al Prefetto
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’elenco successivo, con indicazione specifica delle imprese ed amministrazioni beneficiarie dei servizi alle attività consentite;
– le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o pericolo di incidenti.

Nei casi indicati – inviata la comunicazione al Prefetto – l’azienda può proseguire l’attività fino a comunicazione di sospensione da parte del Prefetto, qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
Fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, la stessa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

ELENCO ATTIVITA’ CHE POSSONO ESERCITARE

Le attività produttive industriali e commerciali non sospese devono rispettare le misure di cui al Protocollo del 14 marzo (circolare di studio del 15 marzo 2020).

ATECO DESCRIZIONE
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicoltura e utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 Industria del Legno e dei prodotti in legno e sughero (ESCLUSI I MOBILI); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità
27. 2 Fabbricazione di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività dell’agenzia di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2, 3 del presente decreto
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center limitatamente alle attività di “call center in entrata (inbound) che corrispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazione e organismi extra territoriali

Aprile 13

DECRETO LIQUIDITA’: LE AZIENDE CHE PRENDONO LIQUIDITA’ NON POSSONO LICENZIARE

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Le aziende che chiederanno e otterranno il sostegno finanziario attraverso la garanzia concessa da SACE alle banche ai sensi dell’art. 1 del c.d. decreto liquidità, non potranno licenziare se non con il consenso del sindacato (art. 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, lettera l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali).