Novembre 10

SMART WORKING IN MODALITA’ SEMPLIFICATA FINO AL 31/12/2020

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In via ordinaria, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, contenente:
– la regolamentazione pattizia relativa alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali;
– di norma la regolamentazione circa l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
– l’indicazione degli strumenti utilizzati dal lavoratore;
– i tempi di riposo;
– le misure tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Si ricorda che fino al 31/12/2020 è permesso accedere, da parte di tutti i datori di lavori privati, allo smart working con modalità semplificata, ovvero anche in assenza di accordo individuale.

Novembre 10

QUARANTENA O DAD PER FIGLI FINO A 16 ANNI – SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO

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Il DL Ristori prevede:
smart working per i figli con meno di 16 anni;
congedo straordinario retribuito per i figli con meno di 14 anni;
congedo straordinario non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni
quando il figlio studente non può andare a scuola per quarantena o per svolgere la didattica a distanza.

SMART WORKING

Uno dei due genitori ha diritto allo smart working, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl competente, dopo il contatto con persona contagiata verificatosi all’interno del plesso scolastico o avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (pubblici e privati), nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
La norma limita il diritto fino al 31 dicembre 2020 e interessa anche i figli impegnati nella didattica a distanza.

CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl competente. Il congedo spetta anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La tutela garantita al genitore, tuttavia, è diversa a seconda dell’età del figlio:

  • se di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (carico Inps) e con accredito di contributi figurativi.
  • In caso di età del figlio tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi, ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure citate, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che permettono di stare a casa coi figli costituiscono un diritto del lavoratore, salvo che non sia attuabile il lavoro a distanza, valutazione questa che va fatta in base a elementi oggettivi e non a valutazioni di convenienza.

Novembre 10

IL FONDO NUOVE COMPETENZE È OPERATIVO

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È operativo il Fondo Nuove Competenze che consente il finanziamento del costo dell’ora di lavoro destinata alla formazione e dei relativi contributi.
Possono presentare istanza per l’accesso al fondo i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2020, accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire utilizzando i moduli allegati al bando o via Pec. Alla domanda vanno allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze.
I datori di lavoro che presentano una domanda ne possono presentare successivamente un’altra, nelle medesime modalità, a patto che l’istanza riguardi nuovi lavoratori. Nulla vieta, dunque, che l’accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 possa prevedere un percorso strutturato su più moduli, diversi per destinatari e per periodi temporali, da svolgere nel 2021.
L’avvio della formazione non deve necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, Anpal richiede alle Regioni e alle Province autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi dieci giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
In caso di dubbi si potranno porre specifici quesiti all’indirizzo Pec dell’Anpal e le risposte saranno rese disponibili come chiarimenti.

Novembre 6

DPCM DEL 3.11.2020

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In vigore dal 6/11/2020.

Si suddivide lo stivale in 3 zone, a secondo della fascia di rischio, che possono variare ogni 15 giorni:

Rossa Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta.

Arancione Puglia, Sicilia.

Gialla TUTTE le altre 14 regioni italiane.

Zona Gialla, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro durante la fascia oraria indicata si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Tranne che nella fascia di “coprifuoco” sono consentiti gli spostamenti, anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato.
  • Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 con massimo 4 persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi. L’asporto è consentito fino alle 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I locali pubblici e aperti al pubblico e gli esercizi commerciali devono esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Zona Arancione, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. È vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita da una regione ad un’altra e da un comune ad un altro se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o per comprovate esigenze di lavoro. Si consiglia, comunque, di predisporre l’autocertificazione.
  • Chiusura servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie; asporto fino alle 22; nessuna restrizione per la consegna a domicilio.
  • Chiusura centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. 

Zona Rossa, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Vietato ogni spostamento, anche all’interno del comune, in qualunque orario se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o per comprovate esigenze di lavoro. Si consiglia, comunque, di predisporre l’autocertificazione.
  • Chiusura negozi al dettaglio, ristorazione, estetiste.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona eccetto lavanderie, tintorie, pompe funebri, parrucchieri e barbieri.

Le zone sono stabilite con ordinanze del Ministro della Salute; la collocazione è temporanea (di 15 giorni, con valutazione settimanale) e, d’intesa con i governatori delle regioni, le restrizioni possono essere limitate solo in alcune zone della Regione.

In riferimento all’autocertificazione: si ricorda che non si è sanzionabili qualora si sia sprovvisti dell’autocertificazione posto che è sufficiente dichiarare dove si sta andando, durante la fascia dalle 22.00 alle 5.00 nella zona gialla o in qualunque orario all’interno delle zone rossa o arancione, e la motivazione lavorativa, di necessità o di salute per cui si sta transitando.

Si allega nuovo modello di

modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (1)

ATTESTAZIONE AZIENDA CORONAVIRUS 4 NOVEMBRE 2020

Le misure rimangono in vigore fino al 3 dicembre.

 

Novembre 2

IL DECRETO RISTORI

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In vigore dal 29/10/2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19
Prorogati cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga:
• per una durata massima di sei settimane;
• fruibili solo da chi ha avuto l’autorizzazione ad usufruire della seconda tranche di 9 settimane stanziate dal decreto agosto;
• per il periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 devono essere imputati alle nuove 6 settimane previste dal Decreto Ristori: le nuove 6 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati, collocati dal 16/11 al 31/12.
Contributo addizionale – le sei settimane sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
– Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
I soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) possono accedere alle nuove 6 settimane anche se non hanno richiesto le 18 settimane introdotte dal decreto agosto e non devono pagare alcun contributo addizionale.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’esonero contributivo, introdotto dal Decreto Agosto, alternativo alla CIG Covid-19 viene prorogato per un periodo massimo di ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di cassa già fruite nel mese di giugno 2020.

3. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI SOLO PER ATTIVITA’ SOSPESE O RIDOTTE
Per i soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail di novembre 2020, da versare entro il 16 dicembre 2020.
Il versamento sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/01/2021
È prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Sono esclusi dal divieto in questione le ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa, il fallimento e i licenziamenti effettuati a seguito di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, i licenziamenti disciplinari.
Dopo l’emanazione del Decreto Ristori il Governo parrebbe aver deciso di prorogare ulteriormente il divieto fino al 31 marzo 2021. Ad oggi non è stato emanato il DPCM con la citata proroga.

5. TRASMISSIONE 770/20
La scadenza di trasmissione del modello 770/20 slitta dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020.