Marzo 23

DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il 23 marzo 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

• Proroga per una durata massima di 13 settimane;
• nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
non è dovuto alcun contributo addizionale.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

• Proroga per una durata massima di 28 settimane;
• nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
• non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine
dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
• entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
• per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.
La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:
• possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
• nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
• viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l’indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Luglio 14

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19 E POST COVID19

Come riferito con circolare del 17/06/2020 la durata complessiva degli ammortizzatori sociali Covid19 è di 18 settimane, così suddivise:

primo periodo: 9 settimane (dal 23/02 al 31/08);
secondo periodo: 5 settimane (dal 23/02 al 31/08);
terzo periodo: 4 settimane (fruibile anche per periodi precedenti al 1° settembre).

Con circolare del 10 luglio 2020 l’Inps ha precisato che non è possibile con una sola domanda chiedere la concessione di settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, contestualmente, delle ulteriori 5 settimane (secondo periodo).
Pertanto, se un’impresa non ha fruito di tutte le 9 settimane (primo periodo), deve fare due distinte e successive domande: la prima per le settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, una volta terminate queste, la seconda per chiedere ulteriori settimane sulle 5 (secondo periodo).

Per quanto riguarda il terzo periodo di 4 settimane, l’Inps precisa che l’utilizzo è limitato alle sole imprese che hanno interamente utilizzato il periodo precedente di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), cosa possibile fino al 31 agosto.

Pertanto, se a questa data risultano periodi non fruiti delle 14 settimane, al datore di lavoro è inibito, dal 1° settembre, sia di fruire del residuo delle 14 settimane sia di richiedere periodi sulle 4 settimane (terzo periodo).

Terminate le 18 settimane, salvo proroghe, le aziende possono far ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, con le proprie conseguenti regole:
– 52 settimane nel biennio mobile;
– 1/3 delle ore lavorabili;
– 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo);
– requisito anzianità effettivo lavoro di 90 giorni per individuare i dipendenti beneficiari;
– contribuzione addizionale;
– comunicazione sindacale.