Marzo 23

DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il 23 marzo 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

• Proroga per una durata massima di 13 settimane;
• nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
non è dovuto alcun contributo addizionale.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

• Proroga per una durata massima di 28 settimane;
• nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
• non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine
dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
• entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
• per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.
La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:
• possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
• nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
• viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l’indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Gennaio 4

LEGGE DI BILANCIO 2021 – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

In vigore dall’1/01/2021.

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID19

Gli ammortizzatori sociali per Covid19 sono prorogati di altre 12 settimane (gratuite).
Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

• il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio.

I lavoratori dipendenti beneficiari delle nuove 12 settimane sono i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021).

L’accesso agli ammortizzatori sociali è gratuito ovvero NON è dovuto dalle aziende alcun contributo addizionale legato alla perdita di fatturato.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG

I datori di lavoro privati che non richiedano gli ammortizzatori possono fruire di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). 

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36

Nel biennio 2021 e 2022
• per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
• per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro
è previsto un esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Il beneficio scatta anche per la contrattualizzazione di una persona precedentemente assunta da un’altra azienda con la fruizione parziale dello sgravio contributivo. In questo caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 anni al momento della nuova assunzione.

Condizioni:
• L’esonero spetta ai datori di lavori che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.
Il beneficio non spetta se
• l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione puntino ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
• per lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

L’efficacia dello sgravio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Nel biennio 2021 e 2022, è previsto
un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro annui
• di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
• di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
di donne disoccupate da 24 mesi o senza un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del Ministero del Lavoro).
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A MARZO

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) possono essere rinnovati o prorogati
• per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando che il rapporto di lavoro nel suo complesso non può superare i 24 mesi);
per una sola volta
senza causale (- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; – esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; – altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).

Tale facoltà è consentita, secondo la norma, per una sola volta: questo vuol dire che anche con la modifica della scadenza del regime agevolato dal 31 dicembre al 31 marzo, chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale non può nuovamente farvi ricorso.

DECONTRIBUZIONE SUD

Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

LAVORATORI FRAGILI

Si estende dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONGEDO DI PATERNITA’

Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità per il 2021.
Inoltre il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
• dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
• dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE

È prorogato al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti).

Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

È prevista l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
• avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
• aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Agosto 25

DECRETO AGOSTO – LE NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO

In vigore dal 15 agosto 2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19
La cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga Covid 19 sono stati prorogati per ulteriori 18 settimane complessive, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Le 18 settimane sono suddivise in 2 blocchi di 9 settimane ciascuna.
LE PRIME NOVE SETTIMANE (GRATUITE) – i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 devono essere imputati alle prime 9 settimane suddette.
Pertanto le prime 9 settimane previste dal decreto agosto assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati (ai sensi della previgente disciplina) collocati dal 13 luglio in avanti.
Questo periodo viene concesso a tutte le aziende a titolo non oneroso.
LE SECONDE 9 SETTIMANE (CONTRIBUTO ADDIZIONALE) – Le ulteriori 9 settimane di trattamento possono essere richieste unicamente dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato, e sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
La procedura sindacale di accesso (informativa e consultazione) è quella de – procedimentalizzata e “veloce” disposta per gli ammortizzatori sociali Covid – 19.
Tutto ciò premesso, si ricorda sin d’ora alle aziende clienti di verificare e autocertificare (ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato in riferimento al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019.
I requisiti saranno poi verificati con uno scambio di dati tra Inps e Agenzia delle Entrate.
L’autocertificazione, sottoscritta, dovrà essere allegata alla domanda per la fruizione delle ulteriori 9 settimane. In mancanza di autocertificazione verrà applicato dall’Inps il contributo addizionale del 18%.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO IN ALTERNATIVA AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I datori di lavoro che NON richiedono gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Agosto” e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
– per un periodo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020
– nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail.
Possono beneficiare anche i datori autorizzati ai trattamenti, per i periodi che si collocano – anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per tutta la durata della fruizione della decontribuzione le aziende non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del divieto di licenziamento, l’esonero sarà revocato con efficacia retroattiva e al datore di lavoro è preclusa la possibilità di richiedere le ulteriori settimane di integrazione salariale introdotte dal Decreto in esame.

3. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI 6 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO IL 31/12/2020
Per tutti i datori di lavori (ad esclusione del settore agricolo) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 è previsto
– esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
– per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione
– nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono esclusi
– i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e con contratti di lavoro domestico;
– i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO
È previsto l’esonero contributivo – con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale di dell’esonero di cui al punto precedente – limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
Nel caso di conversione si potrà beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al punto precedente.

5. DECONTRIBUZIONE SUD
I datori di lavoro privati con sedi in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia hanno una specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle suddette regioni.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps nonché decreto interministeriale che determini gli indicatori oggettivi di queste situazioni di svantaggio.

6. PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto dispone la possibilità di rinnovare o prorogare senza causale tutti i contratti a termine, anche in somministrazione
– fino al 31 dicembre 2020 (data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga e rinnovo. Il contratto prorogato o rinnovato può proseguire anche oltre tale scadenza).
– per un periodo massimo di 12 mesi
– per una volta sola
– ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.
Tale deroga potrà essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio 2020, ovvero che il precedente rapporto, rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020.

7. ABROGATA LA PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto ha abrogato la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per il Covid-19.
La misura è rimasta operativa dal 18 luglio al 14 agosto. I contratti a termine scaduti e prorogati durante questi 28 giorni conservano la loro efficacia fino alla nuova scadenza.

8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in vigore dal 17 marzo al 17 agosto – è ulteriormente prorogato.
Tuttavia non è prevista una precisa data di scadenza del divieto bensì una scadenza “mobile”.
Il divieto opera per tutto il periodo in cui il datore di lavoro beneficia delle ulteriori settimane di ammortizzatori sociali (18 settimane) o per tutto il periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto in alternativa agli ammortizzatori sociali.
Sembrerebbero essere escluse dal divieto le aziende che non abbiano intenzione di richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale e che non ne siano state beneficiarie dei mesi di maggio e giugno.
Il divieto non trova applicazione, altresì, nei seguenti casi:
a) il personale interessato dal recesso è impiegato in un appalto ed è stato riassunto dall’appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola contenuta nel contratto di appalto;
b) il licenziamento è motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società con cessazione, anche parziale, dell’attività, in assenza di cessione di un complesso di beni o di attività tali da configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
c) il licenziamento è intimato nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro (i lavoratori aderenti possono accedere al trattamento di Naspi);
d) il licenziamento è intimato in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Si ricorda che è sempre possibile licenziare per giusta causa.

9. POTENZIAMENTO DEL FONDO NUOVE COMPETENZE
È stato ulteriormente potenziato il Fondo Nuove competenze di cui alla circolare di studio del 9 luglio, prevedendo:
a) l’estensione della durata del fondo per gli anni 2020 e 2021;
b) l’ulteriore previsione di carattere funzionale tesa a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
c) l’incremento delle disponibilità economiche di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che il fondo in parola è stato istituito presso l’Anpal con il fine di finanziare percorsi formativi volti a riqualificare i lavoratori durante i nuovi processi organizzativi e, ora, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sono necessari accordi collettivi aziendali o territoriali con i sindacati con cui rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, compresivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del fondo.

Maggio 25

DECRETO RILANCIO (34/2020) – LE NOVITA’ SUL LAVORO

È entrato in vigore martedì 19 maggio 2020 il c.d. Decreto Rilancio.
Di seguito le principali novità giuslavoristiche per i clienti dello Studio Nucci.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (per Aziende Industriali)
Assegno Ordinario (per Aziende Terziario, Pubblici Esercizi, Studi Professionali)
Cassa Integrazione in Deroga (per tutti gli altri datori di lavoro anche con 1 solo dipendente)

– Trattamenti estesi ai lavoratori in forza al 25 marzo (prima era al 17 marzo);

– È stata reintrodotta la procedura sindacale semplificata di informazione e consultazione sindacale preventiva all’accesso agli ammortizzatori sociali;

– La durata complessiva è pari a 18 settimane (9+9), così fruibili:

• massimo 14 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto, di cui le ultime 5 possono essere richieste solo se sono state utilizzate integralmente le prime 9 settimane;

• le ulteriori 4 settimane possono essere richieste solo a partire dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell’intero periodo di        14 settimane (9 + 5).

• i datori di lavoro del settore turismo (bar, ristoranti, gelaterie e servizi simili) possono usufruire delle ultime 4 settimane anche prima del 1° settembre, a condizione che abbiano interamente            fruito del periodo precedentemente concesso di 14 settimane.

Si prega di riferire allo Studio l’intenzione, o meno, di accedere agli ammortizzatori sociali per le settimane restanti, così da poter instaurare la prevista procedura sindacale e Inps per l’accesso e la fruizione degli stessi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 17 AGOSTO

Inizialmente previsto dal 17 marzo al 16 maggio, il divieto di licenziare per motivi economici (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e collettivo) viene prorogato fino al 17 agosto 2020.
Si può licenziare per giusta causa (licenziamento disciplinare).

CONTRATTI A TERMINE

I contratti a termine (anche in somministrazione) in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati e rinnovati fino al 30 agosto 2020 senza l’indicazione della causale.

In via cautelativa, alla luce della disposizione non particolarmente chiara, si consiglia di stipulare proroghe e rinnovi acausali con una durata massima che non superi il 30 agosto.

Si ricorda che la legge di conversione del c.d. Decreto Cura Italia stabilisce che durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, e rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto. Il rinnovo può avvenire senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go.

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI A MARZO, APRILE, MAGGIO 2020
PAGAMENTO IL 16 SETTEMBRE

È stato rinviato al 16.9.2020 il termine per effettuare i versamenti contributivi e fiscali che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Come già riferito, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

AUMENTO PERMESSI 104

I permessi legge 104 sono incrementati di ulteriori complessivi 12 giorni anche per i mesi di maggio e giugno 2020, da computarsi sull’intero periodo bimestrale.

CONGEDO LAVORATORI CON FIGLI FINO A 12 ANNI
CONGEDO NON RETRIBUITO PER FIGLI TRA MINORI DI 16 ANNI
BONUS BABY SITTER E CENTRI ESTIVI

I lavoratori con
• figli fino a 12 anni (il tetto non si applica ai figli disabili);
• fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni (prima erano 15);
hanno un congedo con indennità pari al 50% della retribuzione (con contributi figurativi).
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti solo nel caso in cui nessuno dei genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
La richiesta va fatta all’Inps in via telematica direttamente dai lavoratori.

Per i lavoratori dipendenti
• con figli minori di 16 anni,
• a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore
• per il periodo di chiusure delle scuole
è previsto un congedo non retribuito, con divieto di licenziamento.

Il bonus baby sitter è elevato da 600 a 1200 euro e può essere utilizzato anche per iscrivere i bambini ai centri estivi per la prima infanzia. Non è compatibile con il bonus asilo nido. Raddoppiato da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Gli interventi non sono ancora operativi, si è in attesa di istruzione Inps.

LAVORO AGILE PER GENITORI DI MINORI DI 14 ANNI

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno un figlio minori di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che:
• tale modalità lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dall’impresa o dal reparto presso cui è impiegato il lavoratore;
• nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Parrebbe necessario, nel caso in cui il lavoratore chieda di fruire del suddetto diritto, che il datore domandi al lavoratore di fornire apposita autocertificazione attestante il rispetto dei suddetti requisiti.

DUE CREDITI DI IMPOSTA PER LA PREVENZIONE COVID19

Sono previsti due crediti di imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro:
a) il primo nella misura del 60% per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese;

b) il secondo nella misura del 60%, per un massimo di 60.000 euro, è una nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal Decreto Cura Italia e ampliato dal decreto Liquidità, ed è riconosciuto ai soggetti esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai soggetti maggiormente a rischio contagio (per età, immunodepressione, patologie oncologiche, ecc.).
I datori di lavoro che non hanno generalmente l’obbligo della nomina del Medico del Lavoro, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale alla sede territoriale Inail, che vi provvede mediante i propri medici del lavoro.
L’eventuale accertamento d’inidoneità alla mansione, a seguito di sorveglianza sanitaria eccezionale per Covid 19, non giustifica il licenziamento del lavoratore.

600 EURO PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO
NUOVA INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI A MAGGIO

Ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e ai co.co.co. che hanno ricevuto i 600 euro per il mese di marzo, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile.
Per maggio è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro per
• co.o.co iscritti alla gestione separata Inps che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020;
• lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019;
• lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’01/01/2019 e il 17/03/2020.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI

È prevista un’indennità per i lavoratori domestici di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che:
– abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
– non siano conviventi con il datore di lavoro.
Il bonus non è cumulabile con pensioni (tranne l’invalidità), reddito di cittadinanza o Rem e per chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
L’indennità è erogata dall’Inps, previa istanza.

SANATORIA LAVORATORI IN NERO

Dal 1° giugno al 15 luglio si possono regolarizzare i lavoratori domestici – colf, badanti e baby sitter – impiegati senza contratto e senza documenti, ed anche lavoratori dell’agricoltura e della pesca.
Le possibilità sono due: emersione dei rapporti in nero di lavoratori italiani e stranieri e regolarizzazione dei cittadini extraue con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, che potranno richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Per la sanatoria è previsto un ticket di 500 euro più un forfait per quanto dovuto a titolo retributivo, fiscale e contributivo che deve fissarsi con decreto interministeriale.
Si attende circolare interministeriale con le modalità operative.

FONDO NUOVE COMPETENZE

Consente una rimodulazione dell’orario di lavoro a parità di salario finalizzata a dedicare parte del tempo di lavoro a percorsi di formazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
È necessario stipulare un contratto collettivo aziendale o territoriale (con i sindacati) con il quale è possibile convertire temporaneamente quota dell’orario di lavoro in formazione professionale finanziata da un apposito fondo pubblico mediante il quale viene erogata anche un’indennità, comprensiva dei contributi, volta a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione per tutta la durata del programma formativo.
Si attende decreto interministeriale con le modalità operative.

DURC

La proroga fino al 15 giugno della validità dei Durc opera solo sui documenti emessi e aventi la scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020. Alle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 16 aprile, invece, si applica la disciplina ordinaria, tra cui la norma che esclude dalla verifica di regolarità tutti gli adempimenti e pagamenti oggetto di una sospensione dei termini.

DISABILI

È stata prorogata fino al 17 luglio 2020 la sospensione degli obblighi all’avviamento di lavoratori disabili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Aprile 25

La legge di conversione del decreto Cura Italia (contratti a termine e ammortizzatori sociali)

Il c.d. decreto Cura Italia è stato convertito in Legge, già sottoscritta dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella ma ad oggi, 25 aprile, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le novità:
I. Contratti a termine (anche in somministrazione):
Durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono:
Prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, fermo restando il limite di 4 proroghe e l’obbligo di indicare la causale qualora la proroga determini una durata superiore a 12 mesi;
Rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto, fermo restando l’obbligo di indicare la causale ma senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go prima del rinnovo.

Rimane il divieto di stipulare nuovi contratti a termine per lavoratori che svolgono le stesse mansioni (o affini) di quelli in cassa integrazione.

La novità ha effetto dal 23 febbraio al solo fine di sanare le eventuali proroghe e rinnovi avvenuti da tale data all’entrata in vigore della legge di conversione, in violazione dei divieti normalmente vigenti.

II. Ammortizzatori sociali (CIG, assegno ordinario, CIGD ecc.)
Per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ed all’assegno ordinario FIS non c’è più l’obbligo di esperire alcuna procedura sindacale e non è necessaria alcuna preventiva informativa.
Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate. Tuttavia, la suddetta elisione potrà essere utile nel caso di successiva richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali.

Per la cassa integrazione in deroga: l’accordo sindacale non è richiesto per i datori che hanno fino a 5 dipendenti e per i datori che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria (ovvero, obbligatoriamente).

III. Lavoratori disabili
I lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona gravemente disabile possono svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.