Novembre 2

IL DECRETO RISTORI

In vigore dal 29/10/2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19
Prorogati cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga:
• per una durata massima di sei settimane;
• fruibili solo da chi ha avuto l’autorizzazione ad usufruire della seconda tranche di 9 settimane stanziate dal decreto agosto;
• per il periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 devono essere imputati alle nuove 6 settimane previste dal Decreto Ristori: le nuove 6 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati, collocati dal 16/11 al 31/12.
Contributo addizionale – le sei settimane sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
– Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
I soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) possono accedere alle nuove 6 settimane anche se non hanno richiesto le 18 settimane introdotte dal decreto agosto e non devono pagare alcun contributo addizionale.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’esonero contributivo, introdotto dal Decreto Agosto, alternativo alla CIG Covid-19 viene prorogato per un periodo massimo di ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di cassa già fruite nel mese di giugno 2020.

3. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI SOLO PER ATTIVITA’ SOSPESE O RIDOTTE
Per i soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail di novembre 2020, da versare entro il 16 dicembre 2020.
Il versamento sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/01/2021
È prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Sono esclusi dal divieto in questione le ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa, il fallimento e i licenziamenti effettuati a seguito di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, i licenziamenti disciplinari.
Dopo l’emanazione del Decreto Ristori il Governo parrebbe aver deciso di prorogare ulteriormente il divieto fino al 31 marzo 2021. Ad oggi non è stato emanato il DPCM con la citata proroga.

5. TRASMISSIONE 770/20
La scadenza di trasmissione del modello 770/20 slitta dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020.

Luglio 9

LE FERIE

Come ogni anno ricordiamo ai nostri clienti la disciplina relativa alle ferie, con particolare attenzione al rapporto intercorrente tra tale istituto e la recente normativa conseguente alla pandemia mondiale per Covid 19.

La collocazione temporale delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente.

Pur essendo una prassi tutta italiana, non vi è alcuna norma che imponga la fruizione delle ferie nel mese di agosto (o di dicembre).

Il minimo legale di ferie “irrinunciabile”, ovvero non monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro, è di 4 settimane per ogni anno di lavoro, pari a 28 giorni di calendario.

La disciplina sulle ferie distingue tre differenti periodi:

1. primo periodo: due settimane (quota parte del minimo legale di 4 settimane). Va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, solo laddove vi sia esplicita richiesta del lavoratore. In tal caso la richiesta deve essere formulata tempestivamente e in base alle regole e i termini previsti dal Ccnl o dal regolamento aziendale, al fine di poter permettere al datore il contemperamento tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore. Allo scadere dell’anno di maturazione, se il dipendente non ha fruito di almeno 2 settimane di ferie maturate nell’anno, l’azienda è passibile di sanzione. Per il lavoratore le ferie non godute costituiscono arretrato che può essere fruito anche successivamente.

2. secondo periodo: (altre) due settimane. Può essere fruito ininterrottamente, a richiesta del lavoratore, o in modo frazionato entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo più ampio termine previsto dal Ccnl di riferimento. In caso di violazione, l’azienda è passibile di sanzione.

3. terzo periodo: è quello eccedente il minimo legale di 4 settimane, previsto generalmente dal Ccnl o dal contratto di assunzione. Può essere fruito con maggiore libertà e, se non fruito, può essere monetizzato, ovvero sostituito con un’indennità, cosa che non è mai possibile con riferimento ai primi due periodi (divieto di legge), se non alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni: da 120 a 720 euro;
– se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni da 480 euro a 1.800 euro;
– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni da 960 euro a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Contribuzione: i contributi su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno di ciascun anno devono essere pagati entro il 20 agosto di ciascun anno con la denuncia contributiva di luglio. A titolo esemplificativo: l’eventuale residuo delle 2 settimane di ferie maturate nel 2018 e non godute entro il 30/6/2020, deve essere versato entro il 20 agosto 2020.

Ferie e Covid19: Nella situazione di emergenza determinata dal Covid 19 non si dovrebbero ravvisare problemi all’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di determinare la collocazione delle ferie, considerata anche la necessità di attuare l’obbligo di sicurezza di alternanza sul luogo di lavoro del personale dipendente.
In questo modo potrebbe anche essere superata la tradizionale chiusura totale aziendale nel mese di agosto, con conseguente diversa calendarizzazione delle ferie annuali, pur consigliando, in assenza di accordo, di far fruire ai dipendenti delle due settimane di ferie nell’anno di maturazione, previamente concordati con il datore di lavoro e con articolazione scaglionata.

Giugno 17

AMMORTIZZATORI SOCIALI – FRUIZIONE IMMEDIATA DI ULTERIORI 4 SETTIMANE (PRIMA DEL 1° SETTEMBRE)

A differenza di quanto inizialmente previsto dal c.d. Decreto Rilancio (Circolare di Studio del 25 maggio 2020), con il decreto legge del 16 giugno è stata prevista una diversa disciplina di utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid 19:

Resta ferma la durata complessiva pari a 18 settimane, di cui

• 14 settimane possono essere richieste e fruite dal 23 febbraio al 31 agosto;

• Terminate le predette 14 settimane, le ulteriori 4 settimane possono essere richieste anche prima del 1° settembre (e non più solo a partire dal 1° settembre, come era previsto precedentemente) e fino al 31 ottobre 2020. Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell’intero periodo di 14 settimane.

Pertanto, terminate le prime 14 settimane è possibile richiedere subito le ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali, senza aspettare settembre.

Maggio 3

BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si allega il Bando di Invitalia per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

– mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
– guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
– dispositivi per protezione oculare;
– indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
– calzari e/o sovrascarpe;
– cuffie e/o copricapi;
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

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Aprile 28

CHI PUO’ RIPRENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DAL 4 MAGGIO – COSA SI PUO’ FARE DAL 27 APRILE

Il DPCM 26 aprile (pubblicato in gazzetta ufficiale la sera del 27 aprile) indica l’elenco delle imprese che possono riprendere l’attività lavorativa da lunedì 4 maggio 2020 (Allegato 3 DPCM 26 aprile 2020).

NB: Le imprese di cui all’elenco successivo possono svolgere tutte le attività di preparazioni alla riapertura a partire da lunedì 27 aprile 2020 (art. 2, comma 9 DPCM 26 aprile 2020).

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI) FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA’ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA’ EDITORIALI
59 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
63 ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA’ ASSICURATIVE
68 ATTIVITA’ IMMOBILIARI
69 ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’
70 ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA’ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI.
Le imprese e le attività che riaprono devono osservare le misure anti – contagio indicate nel Protocollo 24 aprile 2020 (allegato 4 DPCM 26 aprile 2020).

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Per le attività produttive industriali e commerciali sospese anche dopo il 4 maggio è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di
– attività di vigilanza,
– attività conservative e di manutenzione,
– gestione dei pagamenti,
– attività di pulizia e sanificazione;
– spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino (apertura magazzino per merce in uscita);
– ricezione in magazzino di beni e forniture (riavvio degli approvvigionamenti di materie prime).