Marzo 23

CONGEDI GENITORI

Diritto al lavoro agile per il genitore la cui mansione sia compatibile se in famiglia è presente un figlio minore di anni 16 che si trovi a casa per la sospensione dell’attività didattica, oppure perché abbia il Coronavirus o sia stato messo in quarantena.

Se la prestazione non può essere resa in smart working, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha invece diritto ad assentarsi con il congedo Covid retribuito al 50%. Il congedo spetta anche a uno dei due genitori con figli diversamente abili in situazione di gravità accertata, sempre che non sia percorribile il lavoro agile. Il beneficio in questo caso è riconosciuto a condizione che i figli disabili siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Se l’età del figlio è compresa tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta infine alcuna retribuzione, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto al lavoro agile o al congedo Covid scatta per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’eventuale infezione contratta dal figlio, oppure per il periodo di quarantena del figlio disposto dalla Asl.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus spetta a lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti ad altre casse, lavoratori per le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Il bonus può essere richiesto purché le prestazioni di baby sitting riguardino figli minori di 14 anni e sempre che siano svolte durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; durante l’eventuale infezione Covid-19 contratta dal figlio; durante la quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Novembre 10

SMART WORKING IN MODALITA’ SEMPLIFICATA FINO AL 31/12/2020

In via ordinaria, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, contenente:
– la regolamentazione pattizia relativa alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali;
– di norma la regolamentazione circa l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
– l’indicazione degli strumenti utilizzati dal lavoratore;
– i tempi di riposo;
– le misure tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Si ricorda che fino al 31/12/2020 è permesso accedere, da parte di tutti i datori di lavori privati, allo smart working con modalità semplificata, ovvero anche in assenza di accordo individuale.
Novembre 10

QUARANTENA O DAD PER FIGLI FINO A 16 ANNI – SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO

Il DL Ristori prevede:
smart working per i figli con meno di 16 anni;
congedo straordinario retribuito per i figli con meno di 14 anni;
congedo straordinario non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni
quando il figlio studente non può andare a scuola per quarantena o per svolgere la didattica a distanza.

SMART WORKING

Uno dei due genitori ha diritto allo smart working, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl competente, dopo il contatto con persona contagiata verificatosi all’interno del plesso scolastico o avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (pubblici e privati), nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
La norma limita il diritto fino al 31 dicembre 2020 e interessa anche i figli impegnati nella didattica a distanza.

CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl competente. Il congedo spetta anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La tutela garantita al genitore, tuttavia, è diversa a seconda dell’età del figlio:

  • se di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (carico Inps) e con accredito di contributi figurativi.
  • In caso di età del figlio tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi, ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure citate, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che permettono di stare a casa coi figli costituiscono un diritto del lavoratore, salvo che non sia attuabile il lavoro a distanza, valutazione questa che va fatta in base a elementi oggettivi e non a valutazioni di convenienza.

Settembre 10

APERTURA SCUOLE: IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO?

Riaprono le scuole.
Di conseguenza dal 14 settembre viene meno il diritto generalizzato dei genitori di figli minori di 14 anni a lavorare in modalità smart working.
In caso di quarantena del figlio studente che si fa?
In base alle linee guida, il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente nel caso in cui vi sia un caso confermato da COVID19 provvederà a prescrivere ad alunni e al personale scolastico la quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
I ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.
È stata, pertanto, introdotta una norma in vigore dal 9 settembre che garantisce il diritto allo smart working a un solo genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
Tale diritto:
• Può essere esercitato da uno solo dei genitori;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Se la prestazione lavorativa del lavoratore/genitore è incompatibile con lo smart working: è prevista la misura alternativa del congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena coperto da indennità Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo:
• È riconosciuto ad un solo genitore;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o lavora in smart working;
• È concesso solo per periodi compresi entro il 31/12/2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, raggiunti i quali l’Inps non accoglie ulteriori domande.
Sembra possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle 2 misure introdotte, se ricorrono i presupposti.
Altre misure a cui ricorrere (già esistenti)?
– Congedo parentale per figli di età non superiore a 12 anni per un periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi (art. 32 Dlgs. 151/2001);
– Congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47 Dlgs. 151/2001);
– Aspettativa non retribuita non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (L. 53/2000).
Luglio 22

LE “NOVITA’” NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO LAVORO A TERMINE, APPRENDISTATO, SMART WORKING, CONGEDI RETRIBUITI, DURC

Il c.d. Decreto Rilancio è stato convertito in legge con alcune importanti novità entrate in vigore in data 19 luglio 2020.

CONTRATTI A TERMINE (anche in somministrazione)
CONTRATTI DI APPRENDISTATO

In sede di conversione è stata confermata la possibilità, relativamente al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza Coronavirus, di rinnovo o proroga senza causali fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.

È stata, invece, aggiunta la proroga dei
contratti di apprendistato (diverso da quello professionalizzante, per cui una previsione analoga è già prevista dall’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015), ossia i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca;
contratti a tempo determinato (anche in somministrazione)
per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa (prestata in forza dei medesimi contratti), in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ stata pertanto introdotta quella che parrebbe essere una “proroga obbligatoria”, per cui il periodo formativo nell’ipotesi dell’apprendistato e la durata finale dei contratti a termine, anche in somministrazione, sono prorogati per un periodo uguale a quello di sospensione della prestazione dovuta all’emergenza da Coronavirus (periodo non lavorato poiché sospeso con fruizione degli ammortizzatori sociali), con conseguente necessità da parte del datore di lavoro di quantificare tale periodo ai fini della nuova scadenza del contratto.

Vista la genericità della norma, a livello operativo potrebbero sorgere criticità derivanti dall’influenza o meno del periodo di sospensione (in assenza di una esplicita affermazione di neutralizzazione) su vari aspetti del rapporto a tempo determinato (durata massima, cessazione dell’esigenza temporanea da parte del datore di lavoro di assunzione del lavoratore in sostituzione o per stagionalità, eventuale acquisizione del diritto di precedenza, computo dei contratti a termine ai fini di altri istituti, etc.). Inoltre, nell’ipotesi di ricorso a lavoratori somministrati si evidenzia l’eventualità che, per effetto di tale proroga, si renda necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto commerciale tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia. Pertanto, ai fini di una corretta applicazione della disposizione, si attendono opportuni chiarimenti.

SMART WORKING

È stata introdotta una nuova previsione ai sensi della quale fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020, salvo proroghe) il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, oltre ai genitori con almeno un figlio minore di 14 anni, anche ai lavoratori c.d. fragili, ovvero maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

CONGEDO RETRIBUITO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

In sede di conversione sono state introdotte le seguenti novità:
• estensione dell’arco temporale in cui poter usufruire del congedo (il termine ultimo è stato posticipato dal 31 luglio al 31 agosto 2020);
• introduzione della possibilità di usufruire del congedo anche tramite frazionamento ad ore, esclusivamente per i periodi dal 19 luglio 2020 in poi.
Pertanto, in base alle nuove disposizioni di legge ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto ad usufruire, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, di
• un congedo indennizzato dall’INPS al 50%, coperto da contribuzione figurativa,
• non superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati),
• per assistere i figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età).
I periodi di congedo possono essere utilizzati alternativamente (non nelle stesse giornate) da entrambi i genitori lavoratori conviventi (per un totale complessivo di 30 giorni, anche se ci sono più figli) e possono essere goduti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti al 19 luglio 2020.
Preme ricordare, in particolare, che è necessario che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:
• disoccupato;
• non lavoratore;
• beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.).

VALIDITA’ DURC

Anche il Durc, come gli altri certificati e attestati, se in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 luglio, salvo proroghe.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI

In sede di conversione viene confermata la data del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Si ricorda che i versamenti degli importi dovuti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Marzo 22

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DAL 23 MARZO

Dopo il comunicato stampa di sabato sera 21 marzo, il decreto è stato firmato alle ore 20.00 di domenica 22 marzo 2020.

Da lunedì 23 marzo fino a venerdì 3 aprile sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’elenco successivo.

Le imprese le cui attività sono sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020 incluso, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Oltre a quelle indicate nell’elenco successivo, possono lavorare:
le attività professionali;
– le attività industriali e commerciali solo se organizzate in modalità a distanza o in smart working;
– le attività industriali e commerciali funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’elenco successivo, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese ed amministrazioni beneficiarie dei servizi alle attività consentite;
– le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto.
ELENCO ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE L’ATTIVITA’
ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e elettroterapeutiche
27. 1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

In riferimento alle attività amministrative ed impiegatizie, si consiglia caldamente a tutte le aziende di attivare lo smart working.

L’attivazione è semplice e veloce e permette di svolgere le attività d’ufficio da remoto.

Nel caso, vi ricordiamo di avvisare lo Studio.

I dipendenti che lavorano in smart working non possono fruire contemporaneamente degli ammortizzatori sociali ma occorre cessare, previamente, la modalità di smart working.

Lo Studio rimane a completa disposizione dei propri Clienti per ogni necessità.

Cordiali saluti

Studio Nucci Consulenza del Lavoro e Legale