Giugno 13

FERIE, ENTRO IL 30 GIUGNO IL VIA AL RECUPERO DEGLI ARRETRATI

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Come già ricordato con la circolare clienti del luglio 2018, entro il 30 giugno 2019 i datori di lavori devono far fruire ai propri dipendenti le ferie maturate nel 2017, ed eventualmente non ancora godute.
Il minimo legale di ferie “irrinunciabile”, ovvero non monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro, è di 4 settimane per ogni anno di lavoro, pari a 28 giorni di calendario.

La disciplina sulle ferie distingue tre differenti periodi:
1. primo periodo: due settimane (quota parte del minimo legale di 4 settimane). Va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto laddove vi sia esplicita richiesta del lavoratore. In tal caso la richiesta deve essere formulata tempestivamente e in base alle regole e i termini previsti dal Ccnl o dal regolamento aziendale, al fine di poter permettere al datore il contemperamento tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore. Allo scadere dell’anno di maturazione, se il dipendente non ha fruito di almeno 2 settimane di ferie maturate nell’anno, l’azienda è passibile di sanzione. Per il lavoratore le ferie non godute costituiscono arretrato che può essere fruito anche successivamente.

2. secondo periodo: (altre) due settimane. Può essere fruito ininterrottamente, a richiesta del lavoratore, o in modo frazionato entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo più ampio termine previsto dal Ccnl di riferimento. In caso di violazione, l’azienda è passibile di sanzione.

3. terzo periodo: è quello eccedente il minimo legale di 4 settimane, previsto generalmente dal Ccnl o dal contratto di assunzione. Può essere fruito con maggiore libertà e, se non fruito, può essere monetizzato, ovvero sostituito con un’indennità, cosa che non è mai possibile con riferimento ai primi due periodi (divieto di legge), se non alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni: da 100 a 600 euro;
– se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni da 800 euro a 3.000 euro;
– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni da 1.600 euro a 9.000 euro.

Contribuzione: i contributi su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno di ciascun anno devono essere pagati entro il 20 agosto di ciascun anno con la denuncia contributiva di luglio.
A titolo esemplificativo, i contributi su tutte le ferie arretrate al 30 giugno 2019 devono essere pagati entro il 20 agosto 2019 con la denuncia contributiva di luglio 2019.

Giugno 13

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

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Pienamente operativo il nuovo sistema realizzato dall’Inps per gestire le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf). Nel richiamare quanto già riferito nella circolare di aprile 2019 sul punto, si specifica solo che sarà il lavoratore, che ha inoltrato – direttamente o tramite patronato – la domanda telematica all’Inps, a dover comunicare l’esito positivo della richiesta al datore di lavoro.
Pertanto, dal 1° aprile 2019, i dipendenti devono inoltrare un’istanza esclusivamente telematica all’Inps, direttamente o tramite i patronati e, quindi, verificare se la domanda è stata accettata (riceveranno un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta) e comunicarlo alla propria azienda.
Riguardo alle autorizzazioni, che spesso sono richieste a corredo delle domande di Anf, viene specificato che non viene più consegnato al richiedente il modello Anf 43 ma l’esito deve essere consultato online dall’interessato; ciò vale anche per le richieste di autorizzazione presentate prima del 1° aprile ma non ancora istruite. In questo ultimo caso, è opportuno che il lavoratore informi il datore.

Giugno 13

RECUPERO DEI COSTI AZIENDALI PER ASSENZE DAL LAVORO CAUSATE DA TERZI

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Non tutti lo sanno!!
Il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito del danno nel caso in cui un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità, anche concorsuale (c.d. rivalsa del datore di lavoro).
Infatti, in caso di assenza lavorativa di un dipendente causata da responsabilità di terzi, l’azienda può recuperare il costo del danno subito (ratei tredicesima, quota ferie, permessi, tredicesima, contributi, tasse).
Oltretutto, nel caso in cui il dipendente assente debba essere necessariamente sostituito, il datore di lavoro ha diritto anche all’integrale risarcimento di tutto ciò che corrisponde per sostituire il dipendente incolpevolmente assente.
Lo Studio Nucci quantifica i costi da recuperare per l’assenza del dipendente e agisce per il recupero degli stessi a favore del datore di lavoro, senza alcun costo per il Cliente.

Giugno 13

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI ANNO 2019

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Esonero contributivo per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato – per i datori che, dal 1° gennaio 2018, assumono o trasformano lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Due requisiti:
• l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato;
• un’età inferiore ai 30 anni (massimo 29 anni e 364 giorni).
In aggiunta il datore di lavoro:
• Nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve aver licenziato per giustificato motivo oggettivo ovvero non deve aver effettuato licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
• nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve licenziare il lavoratore assunto con l’incentivo né qualsiasi altro lavoratore a parità di unità produttiva ed inquadramento.
Beneficio: pari al 50% dei contributi previdenziali (escluso contr. Inail), per un massimo di 3.000 € annui; il tutto riparametrato e applicato su base mensile con una durata massima di 36 mesi, decorrente dalla data di assunzione fino all’eventuale interruzione del rapporto.

Nuovo esonero contributivo per l’assunzione di giovani lavoratori di età non superiore ai 35 anni per il biennio 2019 – 2020: Per gli under 35 e per gli anni 2019-2020, assunzione incentivata con esonero del 50% dei contributi (esclusi contributi Inail) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
Il lavoratore:
– non deve aver compiuto 35 anni di età;
– non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, ad eccezione di eventuali precedenti periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero under 35 non è ancora utilizzabile in quanto non è stato ancora emesso il decreto attuativo e la relativa circolare Inps.

Bonus contributivo al 50% per lavoratori di età non inferiore a 50 anni– per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformano o assumono a tempo indeterminato lavoratori di età non inferiore ai 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi.
È riconosciuto uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di:
• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione da un contratto a termine;
• 12 mesi in caso di assunzione a termine;
Tale forma di incentivo è, inoltre, applicabile alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:
• 6 mesi se residenti in aree svantaggiate;
• 24 mesi, ovunque residenti, ad eccezione delle aree svantaggiate.

Incentivo occupazione Neet – per i datori di lavoro che, dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, assumono giovani lavoratori di età inferiore ai 30 anni iscritti al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani».
I rapporti per i quali viene garantita la decontribuzione sono:
• contratto a tempo indeterminato,
• apprendistato professionalizzante,
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro
• somministrazione (sia indeterminata, sia a termine).
La misura dell’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro, da fruire entro il 28 febbraio 2021, è pari ad un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esenzione contributiva per l’assunzione di giovani eccellenze – per i datori di lavoro che assumono – entro il 31/12/2019 – a tempo indeterminato (anche part time), giovani laureati con i seguenti requisiti:
• laurea magistrale con votazione di “110 e lode” e media ponderata non inferiore al 108/110, conseguita nel periodo tra il 1˚ gennaio 2018 e il 30 giugno 2019;
• cittadini, entro il 35esimo anno di età (34 anni e 364 giorni), in possesso di dottorato di ricerca conseguito tra il 1˚ gennaio e il 30 giugno 2019.
Il bonus riguarda tutti i datori di lavoro privati e consiste in uno sgravio totale (100% dei contributi Inps a carico azienda) per 12 mesi dall’assunzione fino ad un massimo di 8.000 euro. L’esonero si applica anche alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato avvenute entro il 31/12/2019. Occorre precisare che con riferimento all’esonero per l’assunzione di giovani eccellenze si è ancora in attesa della relativa circolare dell’Inps.

Incentivo assunzione beneficiari Naspi – per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di Naspi per un ammontare (per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore) del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Incentivo per assunzione lavoratori in CIGS – per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e di dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi.
Lo sgravio consiste:
– nell’applicazione della contribuzione del 10% pari a quella versata per gli apprendisti;
– contributo del 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore, per i seguenti periodi
• 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni di età;
• 21 mesi per lavoratori con più di 50 anni di età.

Assunzione in apprendistato di lavoratori di qualsiasi età ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale – assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori percettori di trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.