Giugno 1

DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Decreto Legge n. 73 del 2021 è in vigore dal 26 maggio 2021.

1. Ammortizzatori sociali

Il 30 giugno 2021 cessa la CIGO COVID – 19.
Dal 1° luglio i datori di lavori del settore industriale hanno due alternative:
1. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA “TRADIZIONALE”
I datori di lavoro del settore industriale che dal 1° luglio sospendono o riducono l’attività possono presentare domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del D.lgs. 148/2015.
Cassa Integrazione Ordinaria:
Causali
• Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
• Situazioni temporanee di mercato.
Durata massima
• 52 settimane nel biennio mobile.
Si ricorda che la normativa prevede una preventiva procedura di informazione e consultazione sindacale.
Cassa integrazione guadagni Straordinaria:
Causali
• Riorganizzazione aziendale;
• Crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa,
• Contratto di solidarietà.
Durata massima
• 24 mesi nel quinquennio mobile.
I datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
Rimane da chiarire per quali lavoratori possa essere richiesto l’ammortizzatore tradizionale. Si attendono chiarimenti da parte dell’Inps.

2. SOLIDARIETA’ DIFENSIVA
In alternativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, i datori di lavoro del settore industriale che
• hanno subito una contrazione dell’attività pari o superiore al 50% nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019;
• sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid19;
• in alternativa;
• previa stipula di accordi collettivi aziendali con le parti sociali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali
possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021.
Il datore di lavoro non deve versare alcun contributo addizionale sulla CIGSD dei nuovi accordi di solidarietà.
La riduzione media oraria dell’attività non potrà superare l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non potrà superare il 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo è stipulato.
La CIGSD integra la retribuzione persa dai lavoratori in conseguenza della riduzione dell’orario di lavoro ed è pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza applicazione degli ordinari limiti di importo previsti dalla disciplina della CIG. Ai lavoratori viene, inoltre, riconosciuta la contribuzione figurativa.
L’accordo collettivo da stipularsi con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA o RSU deve specificare le modalità con cui l’impresa, per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro, potrà modificare in aumento l’orario di lavoro, entro il limite dell’orario normale.

Assegno ordinario e CIGD: Si ricorda che il Decreto Sostegni (DL 22/03/2021, n. 41 entrato in vigore il 23/03/2021 e convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69) dispone che il trattamento di assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga sono prorogati per una durata massima di 28 settimane; nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021; per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

2. Divieto di licenziamento

Dal 1° luglio 2021 stop al divieto generalizzato di licenziamento.
Il divieto di licenziamento collettivo e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo permane oltre il 30 giugno 2021 per quei datori di lavori che fruiscono della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, di cui al punto precedente, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31/12/2021.
Medesimo divieto di licenziare permane per qui datori di lavoro che optano per la solidarietà difensiva per mantenere i livelli di occupazione di cui al punto precedente.
Quindi dal 1° luglio le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIGO (o CIGS o solidarietà difensiva) non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
Si ricorda, altresì, che il divieto di licenziamento permane dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi a prescindere dalla fruizione dell’ammortizzatore sociale.
Eccezioni
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Fattispecie sempre consentite
– licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
– licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
– licenziamento entro il termine del periodo di prova;
– licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
– licenziamento dei lavoratori domestici;
– interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo.

3. Contratti a termine, anche in somministrazione

Si ricorda che l’art. 21, comma 1, lett. c) e l’art. 32, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/2015 stabiliscono il divieto di utilizzo di contratti a termine, anche in somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Queste due norme, durante il periodo emergenziale, sono state derogate dall’art. 19 bis del DL 18/2020 in cui è stato stabilito che «considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19», ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 dello stesso decreto, è consentita la possibilità, «in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015» e nel medesimo periodo, di rinnovo o di proroga dei contratti a tempo determinato.
Parrebbe, quindi, che l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria, non più Covid, non permetta di utilizzare più la deroga citata. In attesa di chiarimenti in merito si consiglia di non prorogare o rinnovare contratti a termine, anche in somministrazione, nel caso di sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni fruibile dal 1° luglio, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.

4. Contratto di rioccupazione

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Beneficiari:
– datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro domestico
– ad eccezione dei datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva di assunzione.
Soggetti che danno diritto all’esonero:
Persone in stato di disoccupazione ovvero soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
Progetto individuale di inserimento:
Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale.
Condizione per l’assunzione è la definizione per iscritto, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento (PII) di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento, il datore di lavoro ed il lavoratore possono cessare il rapporto con preavviso decorrente dal termine del periodo di inserimento. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Incentivo:
– Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
– per un periodo massimo di 6 mesi;
– nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (3.000 semestrali, 500 mensili)
Condizioni:
Si ha la revoca ed il recupero dell’esonero in caso di
– Licenziamento durante il periodo di inserimento;
– Licenziamento al termine del periodo di inserimento;
– Licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
In caso di dimissioni, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

5. Decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali e del commercio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

6. Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione.

7. Naspi

Dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 è sospesa la decurtazione dell’indennità Naspi, in misura del 3% dal quarto mese di percezione in poi.
Si ricorda che il trattamento Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni del lavoratore (ci sono limiti minimi e massimi); dal quarto mese, è ridotta del 3% per ogni mese di percezione.
Il Sostegni-bis disapplica questa decurtazione fino al 31 dicembre stabilendo, però, che, dal 1° gennaio 2022 l’importo è aggiornato considerando le decurtazioni inapplicate.
Si ricorda che il DL Sostegni ha previsto, dal 23 marzo al 31 dicembre, anche la disapplicazione del requisito di «occupazione» di 30 giornate nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro per il diritto alla Naspi.

8. Contratto di espansione

Introdotto per gli anni 2019 e 2020 è stato prorogato per il 2021 alle imprese con processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Previo accordo con ministero del lavoro e sindacati, il contratto consente all’azienda di contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro in cambio di Cigs o con il prepensionamento dei lavoratori più vicini alla pensione (entro cinque anni).
Per il biennio 2019/2020 vi hanno potuto far ricorso le imprese con forza lavoro oltre 1.000 unità; per l’anno 2021 il requisito è fissato a 500 (Cigs) e 250 per l’esodo incentivato. Il Sostegni-bis riduce entrambi i requisiti a 100 unità.

Marzo 23

DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il 23 marzo 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

• Proroga per una durata massima di 13 settimane;
• nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
non è dovuto alcun contributo addizionale.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

• Proroga per una durata massima di 28 settimane;
• nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
• non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine
dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
• entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
• per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.
La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:
• possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
• nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
• viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l’indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Novembre 2

IL DECRETO RISTORI

In vigore dal 29/10/2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19
Prorogati cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga:
• per una durata massima di sei settimane;
• fruibili solo da chi ha avuto l’autorizzazione ad usufruire della seconda tranche di 9 settimane stanziate dal decreto agosto;
• per il periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 devono essere imputati alle nuove 6 settimane previste dal Decreto Ristori: le nuove 6 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati, collocati dal 16/11 al 31/12.
Contributo addizionale – le sei settimane sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
– Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
I soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) possono accedere alle nuove 6 settimane anche se non hanno richiesto le 18 settimane introdotte dal decreto agosto e non devono pagare alcun contributo addizionale.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’esonero contributivo, introdotto dal Decreto Agosto, alternativo alla CIG Covid-19 viene prorogato per un periodo massimo di ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di cassa già fruite nel mese di giugno 2020.

3. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI SOLO PER ATTIVITA’ SOSPESE O RIDOTTE
Per i soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail di novembre 2020, da versare entro il 16 dicembre 2020.
Il versamento sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/01/2021
È prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Sono esclusi dal divieto in questione le ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa, il fallimento e i licenziamenti effettuati a seguito di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, i licenziamenti disciplinari.
Dopo l’emanazione del Decreto Ristori il Governo parrebbe aver deciso di prorogare ulteriormente il divieto fino al 31 marzo 2021. Ad oggi non è stato emanato il DPCM con la citata proroga.

5. TRASMISSIONE 770/20
La scadenza di trasmissione del modello 770/20 slitta dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020.

Agosto 25

DECRETO AGOSTO – LE NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO

In vigore dal 15 agosto 2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19
La cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga Covid 19 sono stati prorogati per ulteriori 18 settimane complessive, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Le 18 settimane sono suddivise in 2 blocchi di 9 settimane ciascuna.
LE PRIME NOVE SETTIMANE (GRATUITE) – i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 devono essere imputati alle prime 9 settimane suddette.
Pertanto le prime 9 settimane previste dal decreto agosto assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati (ai sensi della previgente disciplina) collocati dal 13 luglio in avanti.
Questo periodo viene concesso a tutte le aziende a titolo non oneroso.
LE SECONDE 9 SETTIMANE (CONTRIBUTO ADDIZIONALE) – Le ulteriori 9 settimane di trattamento possono essere richieste unicamente dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato, e sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
La procedura sindacale di accesso (informativa e consultazione) è quella de – procedimentalizzata e “veloce” disposta per gli ammortizzatori sociali Covid – 19.
Tutto ciò premesso, si ricorda sin d’ora alle aziende clienti di verificare e autocertificare (ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato in riferimento al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019.
I requisiti saranno poi verificati con uno scambio di dati tra Inps e Agenzia delle Entrate.
L’autocertificazione, sottoscritta, dovrà essere allegata alla domanda per la fruizione delle ulteriori 9 settimane. In mancanza di autocertificazione verrà applicato dall’Inps il contributo addizionale del 18%.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO IN ALTERNATIVA AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I datori di lavoro che NON richiedono gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Agosto” e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
– per un periodo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020
– nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail.
Possono beneficiare anche i datori autorizzati ai trattamenti, per i periodi che si collocano – anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per tutta la durata della fruizione della decontribuzione le aziende non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del divieto di licenziamento, l’esonero sarà revocato con efficacia retroattiva e al datore di lavoro è preclusa la possibilità di richiedere le ulteriori settimane di integrazione salariale introdotte dal Decreto in esame.

3. SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI 6 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO IL 31/12/2020
Per tutti i datori di lavori (ad esclusione del settore agricolo) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 è previsto
– esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
– per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione
– nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono esclusi
– i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e con contratti di lavoro domestico;
– i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto.
Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO
È previsto l’esonero contributivo – con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale di dell’esonero di cui al punto precedente – limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
Nel caso di conversione si potrà beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al punto precedente.

5. DECONTRIBUZIONE SUD
I datori di lavoro privati con sedi in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia hanno una specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle suddette regioni.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps nonché decreto interministeriale che determini gli indicatori oggettivi di queste situazioni di svantaggio.

6. PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto dispone la possibilità di rinnovare o prorogare senza causale tutti i contratti a termine, anche in somministrazione
– fino al 31 dicembre 2020 (data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga e rinnovo. Il contratto prorogato o rinnovato può proseguire anche oltre tale scadenza).
– per un periodo massimo di 12 mesi
– per una volta sola
– ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.
Tale deroga potrà essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio 2020, ovvero che il precedente rapporto, rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020.

7. ABROGATA LA PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto Agosto ha abrogato la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per il Covid-19.
La misura è rimasta operativa dal 18 luglio al 14 agosto. I contratti a termine scaduti e prorogati durante questi 28 giorni conservano la loro efficacia fino alla nuova scadenza.

8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in vigore dal 17 marzo al 17 agosto – è ulteriormente prorogato.
Tuttavia non è prevista una precisa data di scadenza del divieto bensì una scadenza “mobile”.
Il divieto opera per tutto il periodo in cui il datore di lavoro beneficia delle ulteriori settimane di ammortizzatori sociali (18 settimane) o per tutto il periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto in alternativa agli ammortizzatori sociali.
Sembrerebbero essere escluse dal divieto le aziende che non abbiano intenzione di richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale e che non ne siano state beneficiarie dei mesi di maggio e giugno.
Il divieto non trova applicazione, altresì, nei seguenti casi:
a) il personale interessato dal recesso è impiegato in un appalto ed è stato riassunto dall’appaltatore subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola contenuta nel contratto di appalto;
b) il licenziamento è motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società con cessazione, anche parziale, dell’attività, in assenza di cessione di un complesso di beni o di attività tali da configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
c) il licenziamento è intimato nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro (i lavoratori aderenti possono accedere al trattamento di Naspi);
d) il licenziamento è intimato in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Si ricorda che è sempre possibile licenziare per giusta causa.

9. POTENZIAMENTO DEL FONDO NUOVE COMPETENZE
È stato ulteriormente potenziato il Fondo Nuove competenze di cui alla circolare di studio del 9 luglio, prevedendo:
a) l’estensione della durata del fondo per gli anni 2020 e 2021;
b) l’ulteriore previsione di carattere funzionale tesa a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
c) l’incremento delle disponibilità economiche di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che il fondo in parola è stato istituito presso l’Anpal con il fine di finanziare percorsi formativi volti a riqualificare i lavoratori durante i nuovi processi organizzativi e, ora, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sono necessari accordi collettivi aziendali o territoriali con i sindacati con cui rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, compresivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del fondo.

Luglio 14

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19 E POST COVID19

Come riferito con circolare del 17/06/2020 la durata complessiva degli ammortizzatori sociali Covid19 è di 18 settimane, così suddivise:

primo periodo: 9 settimane (dal 23/02 al 31/08);
secondo periodo: 5 settimane (dal 23/02 al 31/08);
terzo periodo: 4 settimane (fruibile anche per periodi precedenti al 1° settembre).

Con circolare del 10 luglio 2020 l’Inps ha precisato che non è possibile con una sola domanda chiedere la concessione di settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, contestualmente, delle ulteriori 5 settimane (secondo periodo).
Pertanto, se un’impresa non ha fruito di tutte le 9 settimane (primo periodo), deve fare due distinte e successive domande: la prima per le settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, una volta terminate queste, la seconda per chiedere ulteriori settimane sulle 5 (secondo periodo).

Per quanto riguarda il terzo periodo di 4 settimane, l’Inps precisa che l’utilizzo è limitato alle sole imprese che hanno interamente utilizzato il periodo precedente di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), cosa possibile fino al 31 agosto.

Pertanto, se a questa data risultano periodi non fruiti delle 14 settimane, al datore di lavoro è inibito, dal 1° settembre, sia di fruire del residuo delle 14 settimane sia di richiedere periodi sulle 4 settimane (terzo periodo).

Terminate le 18 settimane, salvo proroghe, le aziende possono far ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, con le proprie conseguenti regole:
– 52 settimane nel biennio mobile;
– 1/3 delle ore lavorabili;
– 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo);
– requisito anzianità effettivo lavoro di 90 giorni per individuare i dipendenti beneficiari;
– contribuzione addizionale;
– comunicazione sindacale.

Giugno 17

AMMORTIZZATORI SOCIALI – FRUIZIONE IMMEDIATA DI ULTERIORI 4 SETTIMANE (PRIMA DEL 1° SETTEMBRE)

A differenza di quanto inizialmente previsto dal c.d. Decreto Rilancio (Circolare di Studio del 25 maggio 2020), con il decreto legge del 16 giugno è stata prevista una diversa disciplina di utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid 19:

Resta ferma la durata complessiva pari a 18 settimane, di cui

• 14 settimane possono essere richieste e fruite dal 23 febbraio al 31 agosto;

• Terminate le predette 14 settimane, le ulteriori 4 settimane possono essere richieste anche prima del 1° settembre (e non più solo a partire dal 1° settembre, come era previsto precedentemente) e fino al 31 ottobre 2020. Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell’intero periodo di 14 settimane.

Pertanto, terminate le prime 14 settimane è possibile richiedere subito le ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali, senza aspettare settembre.