Aprile 15

POSITIVITA’ AL COVID E RIENTRO AL LAVORO – PROTOCOLLO DEL 6 APRILE 2021

Il 6 aprile 2021 è stato siglato il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro che integra e, in parte, sostituisce quelli del 14 marzo e del 24 aprile 2020.

Nel richiamare le circolari già inviate sul punto e nel ricordare che la mancata attuazione del Protocollo condiviso può determinare la sospensione dell’attività produttiva fino al ripristino delle condizioni di salute, si vuole evidenziare che:

A. POSITIVITA’ AL COVID E RIENTRO AL LAVORO

Lavoratori positivi a lungo termine: I lavoratori che abbiano contratto il Covid 19 e continuino a essere positivi al test molecolare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, pur potendo interrompere l’isolamento, non possono rientrare al lavoro finché non hanno un tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
La nota prot. 12 aprile 2021 del Ministero della Salute dispone sul punto che ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata; il lavoratore avrò cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. In tale fattispecie non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

Lavoratori con sintomi gravi e ricovero: possono rientrare al lavoro previa presentazione di certificato di negativizzazione e previa visita medica di idoneità alla mansione, dovuta indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, anche se non superiore a 60 giorni.

Lavoratori sintomatici: possono rientrare al lavoro dopo l’isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, accompagnato da test negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi e previo invio del certificato di negativizzazione al medico competente (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test).

Lavoratori asintomatici: possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, previo invio del certificato di negativizzazione al medico competente (10 giorni + test).

Lavoratori contatto stretto asintomatico: il lavoratore che sia in contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione di malattia, salvo che non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Rientra al lavoro dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con caso positivo e referto di negatività da inviare al medico competente.

B. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il nuovo protocollo – dopo aver ribadito che va privilegiato il lavoro agile o da remoto – chiarisce che negli spazi condivisi, al chiuso e all’aperto e fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, c’è sempre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgia, salvi i casi in la mansione non comporti Dpi più protettivi. L’indicazione è più restrittiva rispetto a quella del primo protocollo, che imponeva la mascherina solo per mansioni comportanti una distanza interpersonale inferiore. L’uso della mascherina non è necessario solo per le attività svolte in condizioni di isolamento.

C. TRASFERTE E RIUNIONI

Le trasferte sono possibili previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazioni da parte del datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, ove presente, e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Continuano a non essere consentite le riunioni in presenza, fatti salvi i casi di necessità e urgenza in cui non sia possibile il collegamento a distanza e comunque sempre con uso delle mascherine. Sospesi anche gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche obbligatoria.

D. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DI PRODUZIONE

Deve essere assicurato un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione e deve essere accertato l’effettivo ricorso al lavoro agile e da remoto per tutte le attività che possono essere svolte in tale modalità.
La riorganizzazione e la sanificazione degli spogliatoi dovrà garantire la disponibilità dei lavoratori di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro in idonee condizioni igienico sanitarie.

E. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale.
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali.
L’azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie e dotare il dipendente di mascherina chirurgica.
L’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico Competente. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si allegano:
– Protocollo 6 aprile 2021 (allegato 1 Aggiornamento_Protocollo_generale_COVID_luoghi_lavoro);
– Nota prot. 12 aprile 2021 del Ministero della Salute (allegato 2 nota prot 15127 2021 ministero della salute).

Aprile 15

VACCINAZIONE ANTI COVID

A. OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO

Il Decreto Aprile ha introdotto uno specifico obbligo di vaccinazione per la categoria degli operatori sanitari, ovvero per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
La vaccinazione diventa, quindi, un requisito essenziale per l’esercizio delle citate professioni e può essere omessa o differita solo per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
La normativa ha introdotto anche un’apposita procedura di controllo della vaccinazione.
Una volta accertata la mancata vaccinazione del personale sanitario, fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro ha 2 possibilità:
– qualora la mancata vaccinazione non dipenda da comprovati motivi di salute
può adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni – anche inferiori, e senza alcun riferimento a limiti legati alla categoria od al livello di inquadramento del lavoratore – diverse e che non implichino rischi di diffusione del contagio, con trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate;
– qualora tale assegnazione non sia possibile, può sospendere il dipendente senza erogazione di alcuna retribuzione.
Se la mancata vaccinazione dipende da comprovati motivi di salute, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31/12/2021, il datore di lavoro può adibire i lavoratori a mansioni diverse, anche inferiori, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

B. POSSIBILITA’ DI VACCINARE NELLE IMPRESE

Per effettuare le vaccinazioni anti Covid in azienda, i datori di lavoro possono affidarsi al Medico Competente, a personale sanitario adeguatamente formato o a liberi professionisti.
La vaccinazione nei luoghi di lavoro è un’iniziativa di sanità pubblica la cui responsabilità e supervisione spetta al servizio sanitario regionale tramite l’azienda sanitaria di riferimento.
Le imprese provvedono alla realizzazione, sostenendone gli oneri (eccetto vaccini, siringhe e aghi) dei punti vaccinali.
Le imprese singole, o organizzate in gruppi, devono comunicare la loro volontà di attivare punti vaccinali all’azienda sanitaria di riferimento. È richiesto il requisito di una “popolazione lavorativa sufficientemente numerosa”.
I lavoratori esprimono il consenso alla vaccinazione direttamente al personale sanitario incaricato e si consente a che la vaccinazione organizzata dalle imprese possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, purché vi sia disponibilità di vaccini.
Si allega:
– Indicazioni ad interim per la vaccinazione nei luoghi di lavoro (allegato 3 INDICAZIONI AD INTERIM PER LA VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO).

Marzo 23

DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il 23 marzo 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

• Proroga per una durata massima di 13 settimane;
• nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
non è dovuto alcun contributo addizionale.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

• Proroga per una durata massima di 28 settimane;
• nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
• per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
• non è dovuto alcun contributo addizionale.

CONTRATTI A TERMINE

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine
dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
• entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
• per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.
La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato fino al 30 giugno 2021.

Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell’Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:
• possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
• nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
• viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

NASPI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l’indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Marzo 23

CONGEDI GENITORI

Diritto al lavoro agile per il genitore la cui mansione sia compatibile se in famiglia è presente un figlio minore di anni 16 che si trovi a casa per la sospensione dell’attività didattica, oppure perché abbia il Coronavirus o sia stato messo in quarantena.

Se la prestazione non può essere resa in smart working, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha invece diritto ad assentarsi con il congedo Covid retribuito al 50%. Il congedo spetta anche a uno dei due genitori con figli diversamente abili in situazione di gravità accertata, sempre che non sia percorribile il lavoro agile. Il beneficio in questo caso è riconosciuto a condizione che i figli disabili siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Se l’età del figlio è compresa tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta infine alcuna retribuzione, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto al lavoro agile o al congedo Covid scatta per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’eventuale infezione contratta dal figlio, oppure per il periodo di quarantena del figlio disposto dalla Asl.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus spetta a lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti ad altre casse, lavoratori per le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Il bonus può essere richiesto purché le prestazioni di baby sitting riguardino figli minori di 14 anni e sempre che siano svolte durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; durante l’eventuale infezione Covid-19 contratta dal figlio; durante la quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Febbraio 23

ASSUNZIONI

Anche al fine di verificare se è possibile usufruire degli sgravi contributivi previsti per legge, prima dell’assunzione lo Studio richiede l’invio:
• della scheda allegata compilata dettagliatamente in ogni sua parte (allegato 1 SCHEDA PER LAVORATORE DA ASSUMERE);
• della scheda professionale aggiornata del dipendente.
Il lavoratore deve richiedere la scheda professionale presso il Centro per l’Impiego.
Febbraio 23

APPRENDISTATO

Nel richiamare tutte le precedenti circolari dello Studio sull’argomento, si ricorda che l’apprendista deve OBBLIGATORIAMENTE ricevere la formazione indicata nel piano formativo individuale.

Prova dell’avvenuta formazione, in caso di ispezioni ed in caso di vertenze da parte del lavoratore, grava unicamente sul datore di lavoro.

Le aziende che assumono apprendisti devono acconsentire al lavoratore di acquisire:

a) competenze di base e trasversali (teoria): tale formazione può essere fornita gratuitamente dalla Provincia o da enti da essa delegati. È la stessa Provincia a contattare le aziende, entro 45 giorni dall’assunzione, per l’attivazione del corso. Qualora il datore di lavoro non volesse avvalersi dell’offerta pubblica deve tempestivamente informare la Provincia. Il modulo per la predetta comunicazione deve essere richiesto allo Studio che provvederà, altresì, all’invio dello stesso agli organi competenti.
b) competenze tecnico professionali (pratica): tale formazione è interamente a carico del datore di lavoro. Lo Studio consiglia di utilizzare, compilare e sottoscrivere il libretto formativo dell’apprendista (allegato 2 APPRENDISTATO – REGISTRO FORMAZIONE INTERNA) il quale dovrà essere regolarmente compilato a cura del datore di lavoro e firmato sia dal lavoratore che dal suo Tutor. Lo stesso costituisce un importante strumento di prova dell’avvenuta quotidiana formazione in azienda. La frequentazione di corsi interni o esterni all’azienda svolti dall’apprendista devono essere annotati con specifica descrizione nel LUL. Pertanto, il datore di lavoro deve comunicare allo Studio le ore di frequentazione dei predetti corsi svolte mensilmente dal singolo apprendista. In alternativa, l’azienda può scegliere di avvalersi di un Ente Formativo accreditato sia per la formazione teorica che pratica.

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE: In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione all’apprendista, il datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo può determinare la qualificazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro normale a tempo indeterminato.

INTERRUZIONI UGUALI O SUPERIORI A 30 GIORNI: le interruzioni del rapporto di apprendistato, uguali o superiori ad un mese, comportano la proroga del rapporto di apprendistato per il periodo di assenza. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’apprendista, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale del rapporto di apprendistato con l’indicazione delle ragioni di tale scelta e indicando la nuova scadenza.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO: Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, con la particolare facoltà di recesso al termine del periodo di formazione senza obbligo di motivazione (ad eccezione del contratto di apprendistato per lavoratori in mobilità).
In tal caso, sarà necessario comunicare il recesso in forma scritta nel rispetto del periodo di preavviso, previsto dal Ccnl di riferimento, che decorre dal momento in cui termina la formazione.
Se non si esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Durante il periodo di formazione, si può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

DOPPIO BONUS CONTRIBUTIVO NEL 2021: se si confermano a tempo indeterminato i lavoratori giunti a conclusione del percorso di apprendistato si può godere di un doppio bonus contributivo. Durante i primi 12 mesi che seguono la stabilizzazione i datori sono tenuti a versare solo il 10% della contribuzione all’INPS; a partire dal 13° mese, per un ulteriore anno, possono chiedere lo sconto dei contributi pari al 50%, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro. L’agevolazione applicabile al secondo anno post trasformazione è ammessa unicamente se riguarda un apprendista under 30.

SUCC. PREC. 1 2 3 4 34 35