Febbraio 23

ASSENZA PER COLPA DEL TERZO

Il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito del danno nel caso in cui un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità, anche concorsuale (c.d. rivalsa del datore di lavoro).
Infatti, in caso di assenza lavorativa di un dipendente causata da responsabilità di terzi, l’azienda può recuperare il costo del danno subito (ratei tredicesima, quota ferie, permessi, tredicesima, contributi, tasse).
Oltretutto, nel caso in cui il dipendente assente debba essere necessariamente sostituito, il datore di lavoro ha diritto anche all’integrale risarcimento di tutto ciò che corrisponde per sostituire il dipendente incolpevolmente assente.
Lo Studio quantifica i costi da recuperare per l’assenza del dipendente e agisce per il recupero degli stessi a favore del datore di lavoro, senza alcun costo per il Cliente.
Febbraio 23

RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE AL LAVORO DOPO LA MALATTIA

Il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Febbraio 23

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Si ricorda di comunicare allo Studio i dati anagrafici di eventuali lavoratori somministrati (ex interinali) che prestano attività lavorativa presso l’azienda in quanto gli stessi devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro.
Febbraio 23

COMUNICAZIONE INFORTUNIO

Si ricorda di comunicare tempestivamente allo studio l’eventuale verificarsi di un infortunio sul lavoro dei dipendenti, dei titolari di attività artigiana o dei soci e amministratori di società.
Dalla ricezione del certificato di infortunio da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per effettuare la denuncia di infortunio all’Inail.
Sanzioni: Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Febbraio 23

MANUTENTORI E RISCHIO INAIL

Si prega di informare lo Studio circa lo svolgimento da parte dei dipendenti della mansione di manutentore (addetto al ripristino ed alla manutenzione dei macchinari ed impianti) in quanto questi hanno un rischio Inail diverso dai normali addetti alla produzione.
Febbraio 23

REGOLAMENTO DISCIPLINARE AFFISSO IN BACHECA

Si ricorda di affiggere in azienda, in luogo accessibile a tutti i lavoratori (bacheca aziendale) il codice disciplinare previsto dal Ccnl applicato o il regolamento aziendale.
In caso di mancata affissione, infatti, non possono essere esperiti procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che pongono in essere delle infrazioni. Si ricorda, altresì, che la mancata affissione non può essere sostituita dalla consegna ai dipendenti del codice disciplinare.
SUCC. PREC. 1 2 3 4 5 34 35