Ottobre 18

RIAPERTURA TIROCINI “GARANZIA GIOVANI” REGIONE MARCHE

La Regione Marche ha riaperto la presentazione delle domande di contributo per l’inserimento lavorativo presse le aziende della regione Marche di giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non lavorano, non studiano e non partecipano a corsi di formazione con la forma del tirocinio “Garanzia Giovani”.

È previsto un compenso mensile di 500 euro per il tirocinante di cui 300 euro a carico della Regione Marche e 200 euro a carico dell’azienda ospitante.

Le domande si possono presentare dal 01/11/2017 e saranno valutate ed ammesse in ordine cronologico.

Il tirocinio si deve concludere entro il 30/06/2018.

Ottobre 12

IL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI INFORTUNI CON ASSENZA DI ALMENO 1 GIORNO

A decorrere dal 12 ottobre 2017 è operativo il nuovo obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni con assenza di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento).
Com’è noto, in precedenza l’obbligo di denuncia era circoscritto agli infortuni che comportavano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
• Mancata presentazione della comunicazione degli infortuni di almeno 1 giorno: sanzione amministrativa da 548,00 a 1972,80 euro;

• Mancata presentazione della comunicazione degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a tre giorni (obbligo di denuncia che permane ma che si ritiene assolto con la nuova comunicazione): sanzione amministrativa da 1096,00 euro a 4.932,00 euro.

Lo Studio Vi prega di comunicare tempestivamente – ovvero appena se ne ha conoscenza – il verificarsi di ogni infortunio sul lavoro (con prognosi anche di un solo giorno, oltre a quello dell’evento) e di inviare il relativo certificato medico appena se ne entra in possesso.

Giugno 13

Compensazioni in F24: Escluso l’obbligo di utilizzo di Entrate/Fiscoline per crediti 730 e Bonus Renzi

In riferimento alle compensazioni in F24 per i soggetti titolari di partita IVA (Circolare Studio maggio 2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è escluso l’obbligo di trasmettere il modello F24 tramite i canali Entratel/Fiscoline nell’ipotesi in cui sul modello F24 siano utilizzati in compensazione solo crediti derivanti dal Bonus Renzi (codice tributo 1655) e crediti derivanti da rimborsi di assistenza fiscale da modello 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797).

L’invio dei modelli F24 per i titolari di partita iva resta obbligatorio con i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (non sarà più consentito l’utilizzo dell’home banking).
L’invio telematico è quindi destinato a tutti i modelli contenenti crediti fiscali relativi a:

• Imposte sui redditi e relative addizionali
• Iva
• Ritenute alla fonte
• Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
• Irap
• Crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Maggio 8

RIENTRO DALLA MALATTIA ANTICIPATO: OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico, come è obbligatorio per l’inizio o il prolungamento della malattia, è altrettanto obbligatorio nell’ipotesi di guarigione anticipata.
Il lavoratore è tenuto, infatti, a chiedere la rettifica del certificato in corso per documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. La rettifica, a fronte di una guarigione anticipata, è adempimento obbligatorio del lavoratore sia nei confronti dell’Inps (perché viene meno il diritto all’indennità), sia nei riguardi del datore di lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro). L’obbligo nei confronti dell’Inps va osservato PRIMA della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va fatto chiedendo la rettifica del certificato allo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia.
In caso di inosservanza le sanzioni sono le medesime previste per le assenze alle visite fiscali:
– Prima assenza: 100% dell’indennità, massimo 10 giorni (50% rimanenti giorni);
– Seconda assenza: 50% dell’indennità;
– Terza assenza: 100% dell’indennità.

I datori di lavoro non possono riammettere in servizio i lavoratori con certificato medico con prognosi ancora in corso in quanto ciò viola la normativa sulla salute e sicurezza sui posti di lavoro.
Pertanto la riammissione in servizio può avvenire solo previa esibizione del certificato di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Maggio 8

COMPENSAZIONI CREDITI E OBBLIGO DI INVIO MOD. F24 CON ENTRATEL/FISCOLINE

Dal 24/04/2017 sono state introdotte due novità:

1. È stato introdotto l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare esclusivamente per via telematica tramite Entratel/Fisconline i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.
Si ritiene, in assenza di specifici chiarimenti, che anche nell’ipotesi di compensazione del credito derivante dal Bonus Renzi si debba trasmettere il modello F24 mediante i canali telematici indicati.
Tali disposizioni sono in vigore dal 24 aprile 2017 e, conseguentemente, esplicano i relativi effetti sulle deleghe di pagamento che saranno presentate a partire dalla predetta data.
L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, riferito che i controlli sul corretto assolvimento dell’obbligo inizieranno solo a partire dal 1° giugno ma ciò non toglie che gli stessi si possano estendere anche al periodo dal 24/04 al 1/06.
Conseguentemente si consiglia di utilizzare il canale Entratel/Fisconline per la presentazione di Modd. F24 con compensazioni fin dalla scadenza del prossimo 16 maggio.

Lo Studio è disponibile all’assolvimento del predetto nuovo obbligo per i titolari di partita Iva e richiede, a tal fine, la sottoscrizione della delega.

Chi sia interessato è pregato di contattare tempestivamente lo Studio.

2. È stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per poter compensare i crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità.
Tale modifica produce effettivi dal Mod. 770/2017 il cui termine di trasmissione è fissato al 31 luglio 2017.
In caso di violazione, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.

Marzo 20

SOPPRESSIONE VOUCHER DAL 17 MARZO 2017

Da sabato 18 marzo 2017 non si possono più acquistare voucher per pagare i lavoratori.
Il decreto legge 25/2017, che abolisce la disciplina dei voucher, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo.
I voucher già richiesti entro il 17 marzo potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2017.
SUCC. PREC. 1 2 17 18 19 34 35