Settembre 10

APERTURA SCUOLE: IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO?

Riaprono le scuole.
Di conseguenza dal 14 settembre viene meno il diritto generalizzato dei genitori di figli minori di 14 anni a lavorare in modalità smart working.
In caso di quarantena del figlio studente che si fa?
In base alle linee guida, il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente nel caso in cui vi sia un caso confermato da COVID19 provvederà a prescrivere ad alunni e al personale scolastico la quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
I ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.
È stata, pertanto, introdotta una norma in vigore dal 9 settembre che garantisce il diritto allo smart working a un solo genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
Tale diritto:
• Può essere esercitato da uno solo dei genitori;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Se la prestazione lavorativa del lavoratore/genitore è incompatibile con lo smart working: è prevista la misura alternativa del congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena coperto da indennità Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo:
• È riconosciuto ad un solo genitore;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o lavora in smart working;
• È concesso solo per periodi compresi entro il 31/12/2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, raggiunti i quali l’Inps non accoglie ulteriori domande.
Sembra possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle 2 misure introdotte, se ricorrono i presupposti.
Altre misure a cui ricorrere (già esistenti)?
– Congedo parentale per figli di età non superiore a 12 anni per un periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi (art. 32 Dlgs. 151/2001);
– Congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47 Dlgs. 151/2001);
– Aspettativa non retribuita non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (L. 53/2000).
Settembre 2

CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID, AL VIA IL RECUPERO IL 16 SETTEMBRE

Il Decreto Agosto ha disposto che i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
• per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
• per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non sarà rimborsato quanto già versato.
Luglio 14

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19 E POST COVID19

Come riferito con circolare del 17/06/2020 la durata complessiva degli ammortizzatori sociali Covid19 è di 18 settimane, così suddivise:

primo periodo: 9 settimane (dal 23/02 al 31/08);
secondo periodo: 5 settimane (dal 23/02 al 31/08);
terzo periodo: 4 settimane (fruibile anche per periodi precedenti al 1° settembre).

Con circolare del 10 luglio 2020 l’Inps ha precisato che non è possibile con una sola domanda chiedere la concessione di settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, contestualmente, delle ulteriori 5 settimane (secondo periodo).
Pertanto, se un’impresa non ha fruito di tutte le 9 settimane (primo periodo), deve fare due distinte e successive domande: la prima per le settimane residue rispetto alle 9 (primo periodo) e, una volta terminate queste, la seconda per chiedere ulteriori settimane sulle 5 (secondo periodo).

Per quanto riguarda il terzo periodo di 4 settimane, l’Inps precisa che l’utilizzo è limitato alle sole imprese che hanno interamente utilizzato il periodo precedente di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), cosa possibile fino al 31 agosto.

Pertanto, se a questa data risultano periodi non fruiti delle 14 settimane, al datore di lavoro è inibito, dal 1° settembre, sia di fruire del residuo delle 14 settimane sia di richiedere periodi sulle 4 settimane (terzo periodo).

Terminate le 18 settimane, salvo proroghe, le aziende possono far ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, con le proprie conseguenti regole:
– 52 settimane nel biennio mobile;
– 1/3 delle ore lavorabili;
– 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo);
– requisito anzianità effettivo lavoro di 90 giorni per individuare i dipendenti beneficiari;
– contribuzione addizionale;
– comunicazione sindacale.

Maggio 16

CHI RIAPRE IL 18 MAGGIO: BAR, RISTORANTI, NEGOZI, PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI – I PROTOCOLLI

Il 15 maggio 2020 la Regione Marche ha ufficializzato la riapertura delle attività produttive per lunedì 18 maggio.

Riaprono nelle Marche le attività di:
• Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (come ad esempio pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio);
• Commercio su aree Pubbliche (mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante);
• Commercio al dettaglio in sede fissa (negozi);
• Acconciatore, estetista, centro benessere;
• Tatuatore e piercing;
• Sgombero cantine e solai.

E’ obbligatorio applicare le seguenti linee d’indirizzo ed i seguenti Protocolli

Emergenza COVID-19 Fase 2 – TESTO FINALE CONDIVISO

DGR569_20 integrazione facoltativa somministrazione alimenti bevande e servizi alla persona

565AllegatiProtocolliCommercio

Aprile 25

1. Protocollo emergenza Covid19 negli ambienti di lavoro – Le novità della versione implementata del 24 aprile 2020

In data 24 aprile 2020 è stato aggiornato il Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (circolare studio del 15 marzo 2020).

In previsione della, si spera, prossima c.d. Fase 2 (progressiva riapertura delle attività) il precedente protocollo si arricchisce delle seguenti novità:

Sanzione: La mancata attuazione delle misure previste dal Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Informazione ai lavoratori: L’azienda deve fornire un’informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Dipendenti risultati positivi al Covid 19 e ingresso in azienda: l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al Covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

– Le aziende in appalto (es. manutentori, fornitori, vigilanza, pulizie) che lavorano all’interno dell’azienda sono soggette alle medesime norme del Protocollo vigenti in azienda:
• Se i dipendenti delle suddette aziende che lavorano in appalto dovessero risultare positivi al tampone Covid 19, il loro datore di lavoro deve avvisare subito l’azienda committente ed entrambi (appaltatore e committente) devono collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
• L’azienda committente deve dare all’impresa appaltatrice completa informazione dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa lo rispettino integralmente.

Sanificazione: deve essere svolta “periodicamente”. Prima della riapertura, nelle aree geografiche a maggiore diffusione del virus e nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid19, deve essere effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti (a tal proposito si ricorda il credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione per l’anno 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro).

Detergenti per mani: devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Mascherina chirurgica: è prevista per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e nel caso in cui non si possa rispettare la distanza minima di 1 metro. In tale ultimo caso (distanza inferiore di 1 m) si ricorda che occorre usare anche guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.).

Organizzazione aziendale e degli spazi:
• anche nella fase di riapertura occorre favorire lo smart working e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) e, in subordine e in via residuale, la fruizione delle ferie maturate e non godute;
• bisogna rispettare il distanziamento sociale anche mediante la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, o mediante un’articolazione di orari di lavoro differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Medico del Lavoro:
• potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
• deve essere coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da Covid 19;
• è raccomandato che la sorveglianza sanitaria (le visite del Medico del Lavoro) ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età;
• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Aprile 25

La legge di conversione del decreto Cura Italia (contratti a termine e ammortizzatori sociali)

Il c.d. decreto Cura Italia è stato convertito in Legge, già sottoscritta dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella ma ad oggi, 25 aprile, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le novità:
I. Contratti a termine (anche in somministrazione):
Durante la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid19 (Cassa integrazione ecc.) i contratti a termine, anche in somministrazione, si possono:
Prorogare, prima che il rapporto a termine sia scaduto, fermo restando il limite di 4 proroghe e l’obbligo di indicare la causale qualora la proroga determini una durata superiore a 12 mesi;
Rinnovare, scaduto il termine apposto originariamente al contratto, fermo restando l’obbligo di indicare la causale ma senza attendere i 10 o 20 giorni di stop and go prima del rinnovo.

Rimane il divieto di stipulare nuovi contratti a termine per lavoratori che svolgono le stesse mansioni (o affini) di quelli in cassa integrazione.

La novità ha effetto dal 23 febbraio al solo fine di sanare le eventuali proroghe e rinnovi avvenuti da tale data all’entrata in vigore della legge di conversione, in violazione dei divieti normalmente vigenti.

II. Ammortizzatori sociali (CIG, assegno ordinario, CIGD ecc.)
Per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ed all’assegno ordinario FIS non c’è più l’obbligo di esperire alcuna procedura sindacale e non è necessaria alcuna preventiva informativa.
Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate. Tuttavia, la suddetta elisione potrà essere utile nel caso di successiva richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali.

Per la cassa integrazione in deroga: l’accordo sindacale non è richiesto per i datori che hanno fino a 5 dipendenti e per i datori che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria (ovvero, obbligatoriamente).

III. Lavoratori disabili
I lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona gravemente disabile possono svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.