Febbraio 23

INVIO PROSPETTI PAGA ALL’INDIRIZZO MAIL DEL DIPENDENTE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le aziende possono assolvere agli obblighi di consegna del prospetto di paga anche per via telematica. L’azienda deve, in tal caso, inoltrare il prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica alla mail intestata al lavoratore, il quale deve essere provvisto di password personale. Il Ministero ha, altresì, specificato che il prospetto paga può essere consegnato al dipendente a mezzo posta elettronica, anche dal consulente del lavoro. Tuttavia, in questo caso, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del lavoratore, rimane comunque in capo al datore di lavoro. Altra possibilità per assolvere all’obbligo di consegna del prospetto paga da parte del datore di lavoro, ammessa dal Ministero del Lavoro, è la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato mediante assegnazione di apposita password o codice segreto personale. In quest’ultimo caso, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, è necessario che risulti traccia nello stesso sito della collocazione mensile dei prospetti di paga.
Lo Studio invia, per conto del datore di lavoro, i prospetti paga ai dipendenti delle proprie aziende clienti, previa comunicazione dell’indirizzo mail personale del lavoratore, nel totale rispetto delle disposizioni di legge. Con tale servizio si incentiva il passaggio dalla gestione cartacea a quella telematica al fine di razionalizzare le tempistiche e le spese aziendali comportando tale servizio un risparmio su carta e spese postali e una riduzione dei movimenti delle persone e delle pratiche amministrative.
Gennaio 4

LEGGE DI BILANCIO 2021 – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

In vigore dall’1/01/2021.

PROROGA AMMORTIZZATORI COVID19

Gli ammortizzatori sociali per Covid19 sono prorogati di altre 12 settimane (gratuite).
Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

• il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio.

I lavoratori dipendenti beneficiari delle nuove 12 settimane sono i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021).

L’accesso agli ammortizzatori sociali è gratuito ovvero NON è dovuto dalle aziende alcun contributo addizionale legato alla perdita di fatturato.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG

I datori di lavoro privati che non richiedano gli ammortizzatori possono fruire di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). 

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36

Nel biennio 2021 e 2022
• per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
• per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro
è previsto un esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Il beneficio scatta anche per la contrattualizzazione di una persona precedentemente assunta da un’altra azienda con la fruizione parziale dello sgravio contributivo. In questo caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 anni al momento della nuova assunzione.

Condizioni:
• L’esonero spetta ai datori di lavori che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.
Il beneficio non spetta se
• l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione puntino ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
• per lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

L’efficacia dello sgravio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Nel biennio 2021 e 2022, è previsto
un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro annui
• di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
• di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
di donne disoccupate da 24 mesi o senza un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con un decreto del Ministero del Lavoro).
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A MARZO

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) possono essere rinnovati o prorogati
• per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando che il rapporto di lavoro nel suo complesso non può superare i 24 mesi);
per una sola volta
senza causale (- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; – esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; – altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).

Tale facoltà è consentita, secondo la norma, per una sola volta: questo vuol dire che anche con la modifica della scadenza del regime agevolato dal 31 dicembre al 31 marzo, chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale non può nuovamente farvi ricorso.

DECONTRIBUZIONE SUD

Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

LAVORATORI FRAGILI

Si estende dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONGEDO DI PATERNITA’

Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità per il 2021.
Inoltre il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
• dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
• dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

CONTRATTO DI ESPANSIONE INTERPROFESSIONALE

È prorogato al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti).

Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

È prevista l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
• avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
• aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nucci Consulenza del Lavoro e Legale

Dicembre 2

SOSPENSIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2020

Sono sospesi fino al 16 marzo 2021 i versamenti dei contributi in scadenza il 16 dicembre 2020.

Versamenti sospesi:

  • Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali Irpef operate dai sostituti d’imposta che scadono il 16 dicembre 2020;
  • Contributi previdenziali e assistenziali che scadono il 16 dicembre 2020 (di competenza, quindi, del mese di novembre 2020).

La sospensione non riguarda:

  • i premi Inail;
  • in via prudenziale, nel silenzio della legge, la quarta rata relativa a ritenute e contributi sospesi causa Covid19 in forza dei precedenti interventi normativi.

Sono, invece, sospese:

  • le rate in scadenza a dicembre delle rateazioni contributive concesse dall’Inps in fase amministrativa;
  • le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, nonché quelle a carico dei lavoratori.

I versamenti sospesi, senza sanzioni ed interessi, devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Soggetti interessati:

  • le imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
  • le imprese e i professionisti che hanno intrapreso l’attività (apertura partita iva) dopo il 30/11/2019.
  • Coloro che esercitano le attività che sono state sospese dal DPCM 3/11/2020:
  • palestre, piscine, centri benessere, discoteche: a prescindere dalla zona in cui esercitano;
  • attività di ristorazione: la sospensione opera solo se l’attività è esercitata in aree che il 26/11/2020 erano arancioni o rosse (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta);
  • attività alberghiere, agenzie di viaggio o di tour operator: la sospensione opera solo se l’attività è esercitata in aree che il 26/11/2020 erano rosse (Abruzzo, Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta).
Novembre 10

SMART WORKING IN MODALITA’ SEMPLIFICATA FINO AL 31/12/2020

In via ordinaria, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, contenente:
– la regolamentazione pattizia relativa alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali;
– di norma la regolamentazione circa l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
– l’indicazione degli strumenti utilizzati dal lavoratore;
– i tempi di riposo;
– le misure tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Si ricorda che fino al 31/12/2020 è permesso accedere, da parte di tutti i datori di lavori privati, allo smart working con modalità semplificata, ovvero anche in assenza di accordo individuale.
Novembre 10

QUARANTENA O DAD PER FIGLI FINO A 16 ANNI – SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO

Il DL Ristori prevede:
smart working per i figli con meno di 16 anni;
congedo straordinario retribuito per i figli con meno di 14 anni;
congedo straordinario non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni
quando il figlio studente non può andare a scuola per quarantena o per svolgere la didattica a distanza.

SMART WORKING

Uno dei due genitori ha diritto allo smart working, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl competente, dopo il contatto con persona contagiata verificatosi all’interno del plesso scolastico o avvenuti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (pubblici e privati), nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
La norma limita il diritto fino al 31 dicembre 2020 e interessa anche i figli impegnati nella didattica a distanza.

CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl competente. Il congedo spetta anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La tutela garantita al genitore, tuttavia, è diversa a seconda dell’età del figlio:

  • se di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (carico Inps) e con accredito di contributi figurativi.
  • In caso di età del figlio tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi, ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure citate, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure medesime.

Entrambi gli istituti esaminati che permettono di stare a casa coi figli costituiscono un diritto del lavoratore, salvo che non sia attuabile il lavoro a distanza, valutazione questa che va fatta in base a elementi oggettivi e non a valutazioni di convenienza.

Novembre 10

IL FONDO NUOVE COMPETENZE È OPERATIVO

È operativo il Fondo Nuove Competenze che consente il finanziamento del costo dell’ora di lavoro destinata alla formazione e dei relativi contributi.
Possono presentare istanza per l’accesso al fondo i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2020, accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire utilizzando i moduli allegati al bando o via Pec. Alla domanda vanno allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze.
I datori di lavoro che presentano una domanda ne possono presentare successivamente un’altra, nelle medesime modalità, a patto che l’istanza riguardi nuovi lavoratori. Nulla vieta, dunque, che l’accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 possa prevedere un percorso strutturato su più moduli, diversi per destinatari e per periodi temporali, da svolgere nel 2021.
L’avvio della formazione non deve necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, Anpal richiede alle Regioni e alle Province autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi dieci giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
In caso di dubbi si potranno porre specifici quesiti all’indirizzo Pec dell’Anpal e le risposte saranno rese disponibili come chiarimenti.
SUCC. PREC. 1 2 4 5 6 34 35