Novembre 6

DPCM DEL 3.11.2020

In vigore dal 6/11/2020.

Si suddivide lo stivale in 3 zone, a secondo della fascia di rischio, che possono variare ogni 15 giorni:

Rossa Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta.

Arancione Puglia, Sicilia.

Gialla TUTTE le altre 14 regioni italiane.

Zona Gialla, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro durante la fascia oraria indicata si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Tranne che nella fascia di “coprifuoco” sono consentiti gli spostamenti, anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato.
  • Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 con massimo 4 persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi. L’asporto è consentito fino alle 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I locali pubblici e aperti al pubblico e gli esercizi commerciali devono esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Zona Arancione, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. È vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita da una regione ad un’altra e da un comune ad un altro se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o per comprovate esigenze di lavoro. Si consiglia, comunque, di predisporre l’autocertificazione.
  • Chiusura servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie; asporto fino alle 22; nessuna restrizione per la consegna a domicilio.
  • Chiusura centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. 

Zona Rossa, limitatamente agli aspetti lavoristici

  • Vietato ogni spostamento, anche all’interno del comune, in qualunque orario se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Per spostamenti di lavoro si consiglia, quindi, di predisporre l’autocertificazione.
  • Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o per comprovate esigenze di lavoro. Si consiglia, comunque, di predisporre l’autocertificazione.
  • Chiusura negozi al dettaglio, ristorazione, estetiste.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona eccetto lavanderie, tintorie, pompe funebri, parrucchieri e barbieri.

Le zone sono stabilite con ordinanze del Ministro della Salute; la collocazione è temporanea (di 15 giorni, con valutazione settimanale) e, d’intesa con i governatori delle regioni, le restrizioni possono essere limitate solo in alcune zone della Regione.

In riferimento all’autocertificazione: si ricorda che non si è sanzionabili qualora si sia sprovvisti dell’autocertificazione posto che è sufficiente dichiarare dove si sta andando, durante la fascia dalle 22.00 alle 5.00 nella zona gialla o in qualunque orario all’interno delle zone rossa o arancione, e la motivazione lavorativa, di necessità o di salute per cui si sta transitando.

Si allega nuovo modello di

modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (1)

ATTESTAZIONE AZIENDA CORONAVIRUS 4 NOVEMBRE 2020

Le misure rimangono in vigore fino al 3 dicembre.

 

Novembre 2

IL DECRETO RISTORI

In vigore dal 29/10/2020.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19
Prorogati cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga:
• per una durata massima di sei settimane;
• fruibili solo da chi ha avuto l’autorizzazione ad usufruire della seconda tranche di 9 settimane stanziate dal decreto agosto;
• per il periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che sono stati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 devono essere imputati alle nuove 6 settimane previste dal Decreto Ristori: le nuove 6 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale con causale Covid 19 già autorizzati, collocati dal 16/11 al 31/12.
Contributo addizionale – le sei settimane sono soggette al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 (da autocertificare in sede di domanda), pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
– Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
I soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) possono accedere alle nuove 6 settimane anche se non hanno richiesto le 18 settimane introdotte dal decreto agosto e non devono pagare alcun contributo addizionale.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’esonero contributivo, introdotto dal Decreto Agosto, alternativo alla CIG Covid-19 viene prorogato per un periodo massimo di ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di cassa già fruite nel mese di giugno 2020.

3. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI SOLO PER ATTIVITA’ SOSPESE O RIDOTTE
Per i soggetti la cui attività sia stata sospesa o ridotta dal DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, ecc.) sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail di novembre 2020, da versare entro il 16 dicembre 2020.
Il versamento sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/01/2021
È prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Sono esclusi dal divieto in questione le ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa, il fallimento e i licenziamenti effettuati a seguito di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, i licenziamenti disciplinari.
Dopo l’emanazione del Decreto Ristori il Governo parrebbe aver deciso di prorogare ulteriormente il divieto fino al 31 marzo 2021. Ad oggi non è stato emanato il DPCM con la citata proroga.

5. TRASMISSIONE 770/20
La scadenza di trasmissione del modello 770/20 slitta dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020.

Ottobre 6

FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Ministro del Lavoro ha firmato il 5 ottobre 2020 il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo nuove competenze istituito presso Anpal.
Le imprese, di qualunque settore e dimensione, potranno rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.
È necessario sottoscrivere un accordo collettivo aziendale con i sindacati entro il 31 dicembre 2020 che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.
Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore.
La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Una volta stipulato l’accordo collettivo, i datori devono inoltrare istanza di contributo ad Anpal (la valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione). L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.
A erogare la formazione può essere anche la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali.
Ottobre 6

DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE DA CONVALIDARE

Si ricorda che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro.
In assenza di convalida le dimissioni sono inefficaci.
Pertanto le dimissioni del lavoratore padre, rese entro i primi 3 anni di vita del bambino, devono essere sempre convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, anche laddove il padre non abbia previamente richiesto il congedo di paternità posto che è sufficiente che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore.
Per la convalida i lavoratori devono presentarsi personalmente all’Ispettorato del Lavoro e farsi rilasciare, previo colloquio, la convalida delle dimissioni.
Ciò premesso, si ricorda a tutti i clienti di invitare i dipendenti a convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro nel caso in cui si sia a conoscenza che il lavoratore dimissionario è padre di un bambino fino a 3 anni di età.
Settembre 10

APERTURA SCUOLE: IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO?

Riaprono le scuole.
Di conseguenza dal 14 settembre viene meno il diritto generalizzato dei genitori di figli minori di 14 anni a lavorare in modalità smart working.
In caso di quarantena del figlio studente che si fa?
In base alle linee guida, il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente nel caso in cui vi sia un caso confermato da COVID19 provvederà a prescrivere ad alunni e al personale scolastico la quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
I ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.
È stata, pertanto, introdotta una norma in vigore dal 9 settembre che garantisce il diritto allo smart working a un solo genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
Tale diritto:
• Può essere esercitato da uno solo dei genitori;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Se la prestazione lavorativa del lavoratore/genitore è incompatibile con lo smart working: è prevista la misura alternativa del congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena coperto da indennità Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo:
• È riconosciuto ad un solo genitore;
• Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o lavora in smart working;
• È concesso solo per periodi compresi entro il 31/12/2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, raggiunti i quali l’Inps non accoglie ulteriori domande.
Sembra possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle 2 misure introdotte, se ricorrono i presupposti.
Altre misure a cui ricorrere (già esistenti)?
– Congedo parentale per figli di età non superiore a 12 anni per un periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi (art. 32 Dlgs. 151/2001);
– Congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47 Dlgs. 151/2001);
– Aspettativa non retribuita non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (L. 53/2000).
Settembre 2

FRINGE BENEFIT 2020, ELEVATA LA SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2020

L’esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit (retribuzione in natura) concessi ai dipendenti è stata innalzata dal c.d. decreto agosto dai soliti 258,23 euro a 516,46 euro.
La misura in parola è temporanea in quanto vale solo per il 2020.
A titolo esemplificativo si segnalano tra i fringe benefit più frequenti:
• I buoni acquisto e i buoni carburante;
• I generi in natura prodotti dall’azienda;
• L’auto concessa ad uso promiscuo;
• L’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
• I prestiti aziendali;
• L’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
• Polizze assicurative extra professionali;
• Il c.d. “cesto natalizio”.
Si ricorda che i riconoscimenti in natura (fringe benefit) possono essere riconosciuti anche a singoli dipendenti (e non necessariamente alla generalità di dipendenti) e non concorrono a formare il reddito da lavoro se, nel periodo di imposta, non superano l’importo massimo di 258,23 euro, che per il 2020 è stato raddoppiato a 516,46 euro. Se l’erogazione supera la soglia indicata concorre per intero a formare il reddito di lavoro dipendente. In ultimo si ricorda che l’erogazione dei fringe benefit può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
SUCC. PREC. 1 2 5 6 7 34 35